COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 27 del 21/01/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società Unione Tre Valli Cam
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 27 del 21/01/2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Reclamo Società Unione Tre Valli Camp. 2^ Cat. Gir. Z
Gara Unione Tre Valli/Aurora Induno del 06/12/2009
CU n. 16 del 11/12/2009 della Delegazione di VARESE
La Società UNIONE TRE VALLI ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore Simone MAZZILLI sino all’11/12/2010, lamentando che la squalifica è eccessiva rispetto ai fatti compiuti.
La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nel termine regolamentari rileva: il reclamo è in parte fondato e merita parziale accoglimento. La reclamante non contesta l’avvenuta spinta che ha provocato la caduta dell’arbitro, ma chiede, in considerazione della avvenuta ammissione dei fatti da parte del calciatore, inizialmente non identificato, una riduzione della squalifica. In effetti, in base ai consueti parametri sanzionatori per l’ipotesi delle spinte violente che provochi la caduta del direttore di gara, si ritiene equo ridurre la squalifica a 8 mesi e dunque sino all’11/08/2010.
Tanto premesso e ritenuto, in parziale accoglimento del reclamo proposto
RIDUCE
La squalifica del calciatore Simone MAZZILLI a tutto l’11/08/2010 si dispone l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante, se versata.