COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 29 del 04/02/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società AC Casalmaiocco Camp. Jun.
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 29 del 04/02/2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Reclamo Società AC Casalmaiocco Camp. Jun. Reg. Gir. B
Gara Casalmaiocco/Castelleone del 16/01/2010
CU n. 27 del 21.01.2010 del CRL
La società CASALMAIOCCO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore ZACCHETTI Andrea sino al 24.03.2010, lamentando che la sanzione inflitta sarebbe sproporzionata, essendosi i fatti svolti in maniera parzialmente differente da come descritti, con minor aggravio de responsabilità a carico del tesserato ZACCHETTI
La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: le motivazioni adottate nel ricorso appaiono irrilevanti rispetto all’entità della squalifica inflitta dal GS. Il comportamento tenuto dal calciatore sanzionato, indipendentemente dalle motivazioni di natura psicologica, appare, oggettivamente, grave e tale da giustificare la sanzione adottata. Il referto arbitrale costituisce fonte privilegiata di prova e detto atto non denota contraddizioni di sorta. La misura della squalifica è conforme ai criteri abitualmente adottati da Questa Commissione Disciplinare.
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
Il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.