COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 29 del 04/02/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società FC Castiglione Savoia&n

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 29 del 04/02/2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

Reclamo Società FC Castiglione Savoia  Camp. Ecc. Gir. C

Gara Castiglione/Sarnico del  17/01/2010

CU n. 17 del 21.01.2010 del CRL

La società CASTIGLIONE ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore PRANDI MAURO per 4 GARE,  lamentando che i fatti realmente accaduti non corrisponderebbero a quelli riportati dal GS nella delibera impugnata.

La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: la ricostruzione dell’accaduto svolta dalla reclamante è priva di qualsiasi riscontro, mentre i fatti descritti nella delibera impugnata trovano integrale conferma nel referto arbitrale dal quale si evince che il PRANDI, al termine della gara in oggetto, ha colpito con una testata, peraltro non violenta, un calciatore avversario e, dopo essere stato espulso, ha rivolto frasi minacciose nei confronti del direttore di gara. Ciò posto, la CD ritiene che la sanzione inflitta dal GS sia congrua e proporzionata rispetto alla condotta posta in essere dal PRANDI, così come descritta nel referto del direttore di gara.

Tanto premesso e ritenuto

RIGETTA

Il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.

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