COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 29 del 04/02/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società FC Cinisello ASD Camp. Prom
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 29 del 04/02/2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Reclamo Società FC Cinisello ASD Camp. Prom. Gir. C
Gara Cinisello/Ponteranica del 13/12/2009
CU n. 27 del 21.01.2010 del CRL
La società CINISELLO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato i calciatori Simone RUBINO per 5 GARE e Stefano BAZZO per 3 GARE, lamentando che i fatti realmente accaduti non corrisponderebbero a quelli posti in essere a fondamento della delibera impugnata.
La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: la ricostruzione dei fatti svolta dalla reclamante è priva di qualsiasi riscontro, mentre i comportamenti descritti nella delibera impugnata trovano integrale conferma nel referto arbitrale dal quale si evince che il sig. BAZZO ha volontariamente colpito con un pugno, seppur non violento, un calciatore avversario; il sig. RUBINO ha anch’egli colpito con un pugno un avversario, facendolo cadere a terra e provocandogli una ferita al labbro. Ciò posto, la CD ritiene che le sanzioni comminate dal GS siano congrue e proporzionate rispetto alle condotte poste in essere dai sig.ri RUBINO e BAZZO nel corso della gara in oggetto, così come descritto nel referto arbitrale.
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
Il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.