COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 29 del 04/02/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società US Albuzzano Camp. 1^ Cat.  Gir

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 29 del 04/02/2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

Reclamo Società US Albuzzano Camp. 1^ Cat.  Gir. I

Gara Albuzzano/Pro Vigevano del  17/01/2010

CU n. 27 del 21.01.2010 del CRL

La società ALBUZZANO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato l’allenatore sig. MARCHESI Gabriele sino al 24/03/2010, lamentando che quanto riportato nel referto arbitrale non corrisponderebbe al vero, rispetto al comportamento tenuto dal tesserato, successivamente all’espulsione.

La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: il reclamo non apporta alla conoscenza di Questa Commissione elementi sostanziali tali da modificare le descrizione operata nel referto di gara. Il provvedimento del GS appare consequenziale a quanto accaduto e l’atteggiamento adottato dal tecnico della società reclamante si dimostra oggettivamente grave. La sanzione inflitta dal GS è conforme ai criteri che Questa Commissione è solita adottare in analoghe fattispecie.

Tanto premesso e ritenuto

RIGETTA

Il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.

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