COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 29 del 04/02/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società US Albuzzano Camp. 1^ Cat. Gir
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 29 del 04/02/2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Reclamo Società US Albuzzano Camp. 1^ Cat. Gir. I
Gara Albuzzano/Pro Vigevano del 17/01/2010
CU n. 27 del 21.01.2010 del CRL
La società ALBUZZANO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato l’allenatore sig. MARCHESI Gabriele sino al 24/03/2010, lamentando che quanto riportato nel referto arbitrale non corrisponderebbe al vero, rispetto al comportamento tenuto dal tesserato, successivamente all’espulsione.
La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: il reclamo non apporta alla conoscenza di Questa Commissione elementi sostanziali tali da modificare le descrizione operata nel referto di gara. Il provvedimento del GS appare consequenziale a quanto accaduto e l’atteggiamento adottato dal tecnico della società reclamante si dimostra oggettivamente grave. La sanzione inflitta dal GS è conforme ai criteri che Questa Commissione è solita adottare in analoghe fattispecie.
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
Il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.