COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 29 del 04/02/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società AS Buguggiate Camp. 2^
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 29 del 04/02/2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Reclamo Società AS Buguggiate Camp. 2^ Cat. Gir. Z
Gara Buguggiate/Casbeno del 08/12/2009
CU n. 18 del 14.01.2010 della delegazione di VARESE
La Società BUGUGGIATE ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore MOLINARDI Devis per 6 GARE, lamentando che i fatti contestati al calciatore sarebbero avvenuti nell’immediatezza di un calcio d’angolo in ordinarie mischie d’area. In considerazione dell’involontarietà del gesto chiede una riduzione della squalifica.
La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: esaminato il referto arbitrale, fonte privilegiata di prova, si evince che i fatti ascritti al MOLINARI si sono indubbiamente verificati nei termini indicati nel provvedimento reso in prime cure. Ciò nonostante, tenendo conto degli abituali criteri di valutazione della Presente Commissione appare opportuno graduare la squalifica uniformandola alle sanzioni irrogate in circostanze analoghe.
Tanto premesso e ritenuto, in parziale accoglimento del reclamo proposto
RIDUCE
La squalifica del calciatore MOLINARI Devis a 4 GARE, si dispone inoltre l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante, se versata.