COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it  sul Comunicato Ufficiale N° 103 del 13/01/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. MOLINI CALCIO avverso sanzioni merito gara Torre

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it  sul

Comunicato Ufficiale N° 103 del 13/01/2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO A.S.D. MOLINI CALCIO avverso sanzioni merito gara Torre Calcio – Molini Calcio, del 20.12.2009 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “M” – Com. Uff. n. 40 del 23.12.2009 della Delegazione Provinciale di Fermo.

  Il reclamo è inammissibile per il mancato rispetto dei termini per la proposizione dello stesso previsti dall’art. 46, 4° comma, del Codice di giustizia sportiva.

  Lo stesso gravame risulta infatti inviato il 4 gennaio 2010, quindi oltre i sette giorni successivi al 23 dicembre 2009, data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale con il quale è stata resa nota la decisione impugnata.

  La Commissione,

P.Q.M.

dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Molini Calcio per tardività ed ordina incamerarsi la relativa tassa.

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