COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it  sul Comunicato Ufficiale N° 103 del 13/01/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. MONTE VIDON COMBATTE CALCIO avverso decisio

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it  sul

Comunicato Ufficiale N° 103 del 13/01/2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO A.S.D. MONTE VIDON COMBATTE CALCIO avverso decisioni merito gara Monte Vidon Combatte Calcio – FCD River, del 19.12.2009 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “N” - Com. Uff. n. 33 del 23.1.2008 della Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno.

 

  Il 19 dicembre 2009 veniva disputato l’incontro del Campionato Provinciale di Terza Categoria Monte Vidon Combatte – F.C.D. River, gara che si concludeva con il risultato di 1 a 2.

  L’A.S.D. Monte Vidon Combatte Calcio inoltrava reclamo al Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno e, sull’assunto che l’arbitro era incorso in errore tecnico, ne chiedeva la ripetizione.

  L’adito Giudice Sportivo respingeva il gravame, ritenuto insussistente l’errore tecnico dell’arbitro denunciato dall’A.S.D. Monte Vidon Combatte Calcio.

  Avverso la predetta delibera l’A.S.D. Monte Vidon Combatte Calcio ha inoltrato rituale reclamo riproponendo in questa sede le stesse argomentazioni dedotte in primo grado, insistendo, anche avanti questa Commissione, nella richiesta di ripetizione della gara de quo.

  In particolare la reclamante asseriva che l’arbitro avrebbe decretato la segnatura di una rete su di un calcio di punizione indiretto calciato direttamente in porta, colpendo la traversa ed oltrepassando la linea di porta, senza che il pallone fosse stato toccato da nessun altro calciatore, applicando, a dire dello stesso ufficiale di gara, una nuova regola. 

  Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha precisato che, nell’occasione di un calcio di punizione indiretto, il pallone fu deviato dalla schiena di un calciatore posizionato in barriera prima di finire sulla traversa e poi in rete.

Motivi della decisione

  La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali di gara, sentiti l’arbitro e la reclamante, udito in camera di consiglio il Giudice relatore, ritiene che il gravame non possa essere accolto.

  Infatti, le dichiarazioni rese dall’arbitro alla Commissione hanno escluso che lo stesso sia incorso nell’errore tecnico dedotto dalla reclamante. 

P.Q.M.

la Commissione, respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Monte Vidon Combatte Calcio ed ordina incamerarsi la relativa tassa.

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