COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it  sul Comunicato Ufficiale N° 103 del 13/01/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. PRO CALCIO OSIMO avverso sanzioni merito gar

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it  sul

Comunicato Ufficiale N° 103 del 13/01/2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO A.S.D. PRO CALCIO OSIMO avverso sanzioni merito gara Cral Palombina – Pro Calcio Osimo, del 2.12.2009 – Coppa Marche di Terza Categoria - Com. Uff. n. 36 dell’11.12. 2009 della Delegazione Provinciale di Ancona. 

  Il Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Ancona, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, tra le altre, applicava ai calciatori di seguito indicati, tutti asseritamente tesserati per la reclamante, le seguenti sanzioni:

-  squalifica fino al 31 dicembre 2009 a Pesaresi Alessandro per il comportamento da questi tenuto, al termine della gara, nei confronti dell’arbitro;

-  squalifica fino al 31 gennaio 2010 a Guri Keidy e fino al 20 gennaio 2010 a Massaccesi Andrea, per il comportamento dagli stessi tenuto, nel corso ed al termine della gara, nei confronti dell’ufficiale di gara.

  Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Pro Calcio Osimo, contestando la veridicità del referto arbitrale e chiedendo, anche avanti questa Commissione, l’annullamento ovvero una congrua riduzione delle sanzioni impugnate.

  Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha ulteriormente confermato i fatti ascritti ai tesserati sanzionati, descrivendo con dovizia di particolari ogni singola loro condotta.

LA COMMISSIONE

·  letto il reclamo ed esaminati  gli atti ufficiali di gara;

·  ascoltato l’arbitro e la reclamante;

·  udito in camera di consiglio il Giudice relatore;

·  ribadito che la precisione, l’univocità e la non contraddittorietà degli atti ufficiali attribuisce loro valenza probatoria privilegiata, che non può essere disattesa per la diversa versione fornita dalle parti;

·  ritenuti i calciatori sanzionati colpevoli delle violazioni loro ascritte, con le modalità puntualmente descritte dall’arbitro nell’espletata istruttoria;

·  ritenuta la correttezza dell’interpretazione regolamentare offerta dalla decisione impugnata, anche in relazione alla misura delle pene ivi applicate, che pertanto si sottraggono ad ogni censura e quindi non possono essere riformate.

P.Q.M.

respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Pro Calcio Osimo ed ordina incamerarsi la relativa tassa.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it