COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it  sul Comunicato Ufficiale N° 114 del 03/02/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO S.S. CALCIO CORRIDONIA avverso sanzioni merito gara Cor

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it  sul

Comunicato Ufficiale N° 114 del 03/02/2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO S.S. CALCIO CORRIDONIA avverso sanzioni merito gara Corridonia – Falerone, del 17.1.2010 – Campionato Regionale di Promozione, girone “B” - Com. Uff. n. 108 del 23.1.2010.

  Il Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava al calciatore Martinelli Martino, asseritamene tesserato per la reclamante, la squalifica per quattro gare effettive per il comportamento da questi tenuto nei confronti di un avversario, nel corso della gara, e dell’arbitro, al termine della stessa.

  Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo la S.S. Calcio Corridonia, deducendo la tenuità dei fatti contestati al Martinelli, lamentando l’eccessività della sanzione applicata al proprio tesserato e chiedendone, pertanto, una congrua riduzione.

  Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha ulteriormente confermato i fatti ascritti al Martinelli in ordine alla condotta violenta da questi posta in essere ai danni di un calciatore avversario e agli insulti proferiti, al termine dell’incontro, nei confronti dell’ufficiale di gara.

LA COMMISSIONE letto il reclamo ed esaminati  gli atti ufficiali di gara;ascoltato l’arbitro; udito in camera di consiglio il Giudice relatore;ritenuto il Martinelli responsabile di offese all’arbitro, nonché di condotta violenta ai danni di un avversario, con le caratteristiche della pericolosità e dell’astratta lesività dell’integrità fisica del destinatario, essendo stato quest’ultimo colpito con il gomito e con la testa così da farlo cadere a terra;ritenuta pertanto la correttezza della decisione impugnata, la quale si sottrae ad ogni censura e fornisce una chiave di interpretazione regolamentare che viene condivisa da questo Collegio. P.Q.M.

respinge il reclamo come sopra proposto dalla S.S. Calcio Corridonia ed ordina incamerarsi la relativa tassa.

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