COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it  sul Comunicato Ufficiale N° 114 del 03/02/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO G.S.D. PONTEROSSO CALCIO avverso sanzioni merito ga

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it  sul

Comunicato Ufficiale N° 114 del 03/02/2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO G.S.D. PONTEROSSO CALCIO avverso sanzioni merito gara Aurora Jesi – Ponterosso, del 13.1.2010 - Campionato Provinciale Juniores, girone “B” - Com. Uff. n. 44 del 20.1.2010.

RECLAMO DEL CALCIATORE RUELLO ANDREA avverso sanzioni merito gara Aurora Jesi – Ponterosso, del 13.1.2010 - Campionato Provinciale Juniores, girone “B” - Com. Uff. n. 44 del 20.1.2010.

  Il Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Ancona, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, infliggeva al calciatore Ruello Andrea, asseritamente tesserato per la G.S.D. Ponterosso Calcio, la sanzione della squalifica fino al 31 dicembre 2011, per il comportamento da questi tenuto, nel corso della gara, nei confronti dell’arbitro.

  Avverso tale decisione, con distinti atti, hanno proposto rituale reclamo la G.S.D. Ponterosso Calcio ed il calciatore Ruello Andrea, invocando entrambi, anche avanti questa Commissione, una sensibile riduzione della sanzione impugnata, ritenuta esagerata rispetto all’accaduto.

  In particolare, il Ruello ammetteva di essersi, alla notifica del provvedimento di espulsione, avvicinato con il movimento della testa fino a breve distanza dall’arbitro, ma escludeva fermamente di averlo anche minimamente toccato. Negava altresì di averlo insultato e di avere tentato di colpirlo con un calcio. Riferiva, infine, che al termine dell’incontro chiese comunque scusa all’arbitro per quanto avvenuto. In via istruttoria, chiedeva ammettersi prova per testi, indicando all’uopo i tesserati presenti.

  Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha ulteriormente confermato che il Ruello - espulso per avere colpito con un calcio il giocatore avversario dal quale aveva subito un fallo di gioco peraltro puntualmente rilevato dal direttore di gara - alla notifica del provvedimento gli si avvicinò e lo colpì con una testata alla fronte, indirizzandogli poi, allorché l’arbitro indietreggiava, anche un calcetto ma senza colpirlo. A fine gara lo stesso giocatore si scusava con lui per l’accaduto.

LA COMMISSIONE letto il reclamo ed esaminati  gli atti ufficiali di gara;ascoltato l’arbitro; udito in camera di consiglio il Giudice relatore;preliminarmente, in rito, s’impone la riunione dei procedimenti indicati in epigrafe, attesa la ricorrenza di evidenti ragioni di connessione;ribadito che la precisione, l’univocità e la non contraddittorietà degli atti ufficiali attribuiscono loro valenza probatoria privilegiata, che non può essere disattesa per la diversa versione fornita dalle parti né per le dichiarazioni di testimoni, il che esclude il ricorso agli accertamenti istruttori sollecitati dal reclamante; ritenuta provata la responsabilità dello Ruello in ordine alle violazioni ascrittegli;ritenuto che colpire l’arbitro costituisce obiettivamente un comportamento di eccezionale gravità, profondamente lesivo di un bene fondamentale, protetto dall’Ordinamento sportivo e che la non gravità delle conseguenze fisiche riportate non è elemento idoneo a cambiare il predetto giudizio;valutato, tuttavia, che comprovate circostanze quali: la giovane età del calciatore e l’assenza di precedenti specifici a suo carico sono elementi che inducono ad una valutazione di minor rigore e consentono una riduzione della sanzione inflitta,

P.Q.M.

accoglie i gravami come sopra proposti dalla G.S.D. Ponterosso Calcio e dal Ruello Andrea in proprio e riuniti, per l’effetto riducendo la squalifica del ridetto calciatore Ruello Andrea al 20 luglio 2011.

  Ordine restituirsi le rispettive tasse reclamo.

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