COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it  sul Comunicato Ufficiale N° 49 del 15/10/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. IL POZZETTO C5 avverso sanzioni merito gara Il Po

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it  sul

Comunicato Ufficiale N° 49 del 15/10/2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO A.S.D. IL POZZETTO C5 avverso sanzioni merito gara Il Pozzetto C5 – Brecce Bianche C5, del 25.9.2009 – Campionato Provinciale di Calcio a Cinque, serie “D”, girone “D” - Com. Uff. n. 20 del 30.9.2009 della Delegazione Provinciale di Ancona.

  Il Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Ancona, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, infliggeva, tra le altre, le seguenti sanzioni:

a)  squalifica per quattro gare effettive al calciatore Sebastianelli Maurizio, asseritamente tesserato per la reclamante, per il comportamento da questi tenuto, nel corso ed al termine del primo tempo della gara, nei confronti dell’arbitro;

b)  squalifica per due gare effettive al calciatore Pincini Matteo;

c)  ammenda di € 25,00 alla medesima Società.

  Avverso tali decisioni ha proposto tempestivo reclamo l’A.S.D. Il Pozzetto C5, chiedendo la riduzione delle sanzioni impugnate ed in particolare della squalifica inflitta al calciatore Sebastianelli, in quanto questi, nell’occasione, si sarebbe limitato, nella sua qualità di capitano, a chiedere all’arbitro spiegazioni sull’espulsione, apparentemente immotivata, inflitta ad un proprio compagno di squadra.

  Sentito a chiarimenti, il direttore di gara ha riferito di avere espulso il Sebastianelli per proteste ed ingiurie nei suoi confronti, condotta che lo stesso calciatore reiterava dopo la notifica del provvedimento ed alla fine del primo tempo.

LA COMMISSIONE letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;sentito l’arbitro;udito nella camera di consiglio il Giudice relatore;rilevata preliminarmente l’inammissibilità del gravame in ordine alla sanzione pecuniaria inflitta alla Società ed alla squalifica applicata al calciatore Pincini Matteo, in quanto entrambe inferiori al minimo e quindi non impugnabili ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 45, 3° comma, del Codice d i giustizia sportiva, rispettivamente lett. d) ed a);

·  ritenuto che, sulla scorta di una ponderata valutazione di tutti gli elementi e circostanze desumibili dall’esame degli atti e dall’espletata istruttoria, il comportamento del Sebastianelli vada ricondotto nell’ambito di una smodata protesta, privo di qualsivoglia ulteriore e diverso contenuto;

·  letto l’art. 19, 4° comma, del Cgs ed applicato, quanto all’entità della sanzione, il cumulo giuridico.

P.Q.M.

sul gravame come sopra proposto dall’A.S.D. Il Pozzetto C5, così decide:

a)  lo dichiara inammissibile nella parte inerente le sanzioni dell’ammenda alla Società e della squalifica del calciatore Pincini Matteo;

b)  lo accoglie relativamente alla sanzione della squalifica applicata al calciatore Sebastianelli Maurizio, per l’effetto riducendola a tre giornate di gara.

  Ordina restituirsi la tassa reclamo.

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