COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 49 del 15/10/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO SENIGALLIA CALCIO avverso decisioni merito gara Pont
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul
Comunicato Ufficiale N° 49 del 15/10/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO SENIGALLIA CALCIO avverso decisioni merito gara Pontesasso – Senigallia Calcio, del 12.9.2009 – Campionato Regionale di Seconda categoria, girone “C” - Com. Uff. n. 39 del 30.9.2009.
Con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, il Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Marche, decidendo sul reclamo proposto dalla società Senigallia Calcio avverso la regolarità della gara emarginata, per avervi partecipato un calciatore in posizione irregolare, ne ha dichiarato l’inammissibilità in quanto non preceduto dal preannuncio.
Avverso tale delibera ha proposto rituale reclamo la società Senigallia Calcio deducendo la sostanziale irrilevanza del termine di preannuncio del reclamo e chiedendo, pertanto, la decisione favorevole nel merito.
Con nota del 9 u.s. l’U.S. Pontesasso, controinteressata, resisteva ritualmente al gravame deducendone l’irritualità: a) per l’omesso invio del relativo preannuncio, b) per essere stato il reclamo inviato alla Commissione Disciplinare, anziché al competente Giudice Sportivo.
Motivi della decisione
La Commissione, letto il reclamo, esaminate le controdeduzioni della Società resistente, ascoltato il Giudice relatore, reputa il gravame meritevole di accoglimento per i motivi qui di seguito esposti.
Preliminarmente vanno esaminate le eccezioni in rito proposte dalla Società resistente.
Per quanto concerne l’eccezione di improcedibilità del reclamo per l’omesso invio del preannuncio, va rilevato che la norma di riferimento per la risoluzione della fattispecie sottoposta all’esame di questa Commissione è l’art. 46, commi 1 e 3, del Codice di giustizia sportiva, come modificato in data 18 luglio 2008 dalle disposizioni contenute nel Com. Uff. n. 26/A della FIGC, che identificano l’Organo competente – esclusivamente il Giudice Sportivo - e dettano le norme concernenti lo specifico procedimento, in ambito regionale della LND e SGS, relativo alla posizione irregolare dei calciatori.
Il primo comma dell’art. 46 del Cgs, oggi vigente, statuisce che i ricorsi avverso la regolarità dello svolgimento delle gare previsti dall’art. 29, commi 2 e 3, - e cioè, comma 2: “per fatti, da chiunque commessi, avvenuti nel corso di tutti i campionati e competizioni organizzate dalle Leghe e dal SGS”; comma 3: sulla “regolarità dello svolgimento delle gare, con esclusione dei fatti che investono decisioni di natura tecnica o disciplinare adottate in campo dall’arbitro o che siano devoluti alla esclusiva discrezionalità tecnica di questi” – devono essere preannunciati con le modalità di cui all’art. 38, al Giudice sportivo entro le ore 24,00 del giorno feriale successivo a quello della gara alla quale si riferiscono.
Dall’attuale disposizione sopra trascritta, rispetto alla previgente, sono stati pertanto soppressi, i richiami al comma 5 (regolarità del campo di giuoco) ed al comma 7 (posizione irregolare dei calciatori) dell’art. 29 del Cgs, per le cui materie, in ambito regionale della LND e del SGS, i relativi gravami non devono essere preannunciati.
Inoltre, il 3° comma dell’art. 46 del Cgs, come modificato, dispone che i reclami avverso la posizione di tesserati che abbiano preso parte ad una gara ... sono proposti al Giudice Sportivo nel termine di sette giorni dallo svolgimento della gara stessa.
Orbene, dal dato testuale delle norme citate, si evince chiaramente che l’onere ivi previsto è unicamente quello di inviare il reclamo, entro sette giorni dallo svolgimento della gara, al Giudice Sportivo.
In forza di quanto sopra, la suddetta eccezione di improcedibilità per omesso preannuncio di reclamo deve essere, dunque, rigettata.
Altrettanto infondata è l’eccezione di irritualità del reclamo perché proposto alla Commissione Disciplinare anziché al Giudice Sportivo.
A tal proposito, deve rilevarsi che, sebbene la riforma del Cgs abbia assegnato alla cognizione del Giudice Sportivo Territoriale i procedimenti relativi alla posizione irregolare dei calciatori, non sono state in alcun modo previste sanzioni decadenziali o comunque preclusive dell’ammissibilità o proponibilità del reclamo nel caso in cui, come nella fattispecie de qua, non sia stato correttamente indicato l’Organo destinatario dell’atto.
Difatti, sebbene l’art. 33, 5° comma, del Cgs prescriva agli interessati di trasmettere i reclami ed i ricorsi agli organi competenti, è altresì vero che lo stesso art. 33, comma 6°, Cgs sancisce l’inammissibilità esclusivamente per i reclami redatti senza motivazione e comunque in forma generica.
Orbene, in assenza di specifica e puntuale previsione di decadenza ed in applicazione del costante principio giuridico della conservazione degli atti, l’erronea indicazione dell’Organo competente non comporta la consumazione dell’impugnazione a condizione che l’atto sia dotato dei requisiti essenziali suoi propri e sia tempestivamente proposto, determinando la trasposizione degli atti all’Organo competente.
Ritenuta quindi insussistente l’inammissibilità dichiarata dall’Organo di primo grado, in quanto il gravame, vertente in materia di posizione irregolare di calciatori, ai sensi e per gli effetti del novellato art. 46, 1° comma, del Codice di giustizia sportiva, non doveva essere preceduto da preannuncio alcuno.
Letto ed applicato l’art. 36, 5° comma, del Codice di giustizia sportiva.
P.Q.M.in accoglimento del gravame come sopra proposto dalla società Senigallia Calcio, annulla la decisione impugnata e rinvia gli atti al Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Marche per l’esame del merito, se non inammissibile per altra causa.
Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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