COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it  sul Comunicato Ufficiale N° 4 del 15/07/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI LUCIANI MASSIMO ED A.S.D

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it  sul

Comunicato Ufficiale N° 4 del 15/07/2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI LUCIANI MASSIMO ED A.S.D. CALCIO FEMMINILE P.S.E.

ORDINANZA

“Visto il provvedimento del Procuratore Federale della F.I.G.C. disposto in data 21 maggio 2009, mediante il quale veniva richiesto il deferimento dei soggetti indicati in epigrafe per rispondere:

Luciani Massimo, Presidente dell’A.S.D. Calcio Femminile P.S.E. della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del Cgs per aver consentito che la Società da costui rappresentata usufruisse delle prestazioni del sig. Morlacco quale allenatore dei portieri-massaggiatore dell’A.S.D. Calcio Femminile P.S.E., in assenza di tesseramento ed anzi in contrasto con tesseramento già perfezionato dallo stesso Morlacco con l’A.S.D. Potenza Picena;

l’A.S.D. Calcio Femminile P.S.E. della violazione di cui all’art. 4, commi 1 e 2, del Cgs per responsabilità diretta ed oggettiva, per quanto ascritto al suo Presidente ed al sig. Morlacco impiegato quale massaggiatore;

rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, i deferiti hanno proposto istanza di applicazione di sanzioni, ai sensi di quanto previsto dall’art. 23 Cgs, così determinate:

§  Luciani Massimo: pena base mesi sei di inibizione diminuita, in applicazione dell’art. 23 del Cgs, a mesi quattro;

§  A.S.D. Calcio Femminile P.S.E.: pena base dell’ammenda di € 1.000,00 diminuita, in applicazione dell’art. 23 del Cgs, ad  € 650,00;

considerato che su tali istanze ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale;

visto l’art. 23, comma 1, Cgs, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l’art. 23, comma 2, Cgs secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

considerato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni:

Luciani Massimo: inibizione per mesi quattro;

A.S.D. Calcio Femminile P.S.E.: ammenda di € 650,00 (seicentocinquanta/00). “

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it