COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it  sul Comunicato Ufficiale N° 4 del 15/07/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI GIACOVELLI FABRIZIO.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it  sul

Comunicato Ufficiale N° 4 del 15/07/2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI GIACOVELLI FABRIZIO.

ORDINANZA

“Visto il provvedimento del Procuratore Federale della F.I.G.C. disposto in data 26 maggio 2009, mediante il quale veniva richiesto il deferimento del calciatore indicato in epigrafe, tesserato all’epoca dei fatti per l’A.S.D. Visso, per comportamenti non regolamentari, con relativa violazione di cui all’art. 1, comma 1 del Codice di giustizia sportiva, con riferimento agli artt. 92, comma 1, e 54, comma 1, NOIF per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità, per avere deliberamene concordato con i suoi compagni di squadra di non partecipare alla gara S.S. Sarnano – A.S.D. Visso, del 15 marzo 2008, valida per il Campionato di Prima Categoria del Comitato Regionale Marche e per non essersi poi effettivamente presentato in campo;

rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il deferito ha proposto istanza di applicazione di sanzione, ai sensi di quanto previsto dall’art. 23 Cgs, così determinata:

§  pena base quattro giornate di squalifica diminuita, in applicazione dell’art. 23 del Cgs, a tre;

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale;

visto l’art. 23, comma 1, Cgs, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l’art. 23, comma 2, Cgs secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

considerato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e la sanzione indicata risulta congrua,

P.Q.M.

la Commissione dispone l’applicazione della sanzione della squalifica per tre giornate di gara, da scontarsi nella stagione sportiva di prossimo tesseramento, al calciatore Giacovelli Fabrizio. “

  Dopo aver dato lettura dell’ordinanza, la Commissione ha dichiarato chiuso il procedimento.

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