COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it  sul Comunicato Ufficiale N° 53 del 21/10/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. BELMONTE PICENO avverso sanzioni merito gara

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it  sul

Comunicato Ufficiale N° 53 del 21/10/2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO A.S.D. BELMONTE PICENO avverso sanzioni merito gara Torre Calcio – Belmonte Piceno, del 4.10.2009 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “M” - Com. Uff. n. 18 del 7.10.2009 della Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno.

  Il Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava al calciatore Pasquali Stefano, asseritamente tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica per tre gare effettive, per il comportamento da questi tenuto, al termine della gara, nei confronti dell’arbitro. 

  Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Belmonte Piceno, invocando per il proprio tesserato, in riforma dell’impugnato provvedimento, una congrua riduzione della sanzione inflittagli, asserendo che lo stesso, quale capitano, si rivolse al direttore di gara per chiedergli spiegazioni su una sua decisione tecnica non condivisa, senza tuttavia mai esagerare e soprattutto senza toccarlo.

  Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha precisato che il calciatore Pasquali, a fine gara, protestando lo insultò volgarmente anche per la divisa indossata, prendendogliela leggermente come per indicarla, senza null’altro.

LA COMMISSIONE letto il reclamo ed esaminati  gli atti ufficiali di gara;ascoltato l’arbitro;udito in camera di consiglio il Giudice relatore;ritenuto che, sulla scorta di una ponderata valutazione di tutti gli elementi e circostanze desumibili dall’esame degli atti e delle risultanze istruttorie, il comportamento del Pasquali, privo di contenuti di concrete minacce nei confronti dell’arbitro, vada ridimensionato nella sua obiettiva gravità e pertanto si debba addivenire alla richiesta riduzione della squalifica;letto ed applicato l’art. 19, 4° comma, lett. a) del Codice di giustizia sportiva. P.Q.M.

accoglie il gravame come innanzi proposto dall’A.S.D. Belmonte Piceno, per l’effetto riducendo a due giornate di gara la squalifica del calciatore Pasquali Stefano.

  Ordina restituirsi la tassa reclamo.

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