COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 53 del 21/10/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO POLISPORTIVA COLLEMARINO avverso decisioni merito g
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul
Comunicato Ufficiale N° 53 del 21/10/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO POLISPORTIVA COLLEMARINO avverso decisioni merito gara Collemarino – Aurora Calcio Jesi, del 5.10.2009 – Campionato Provinciale Juniores, girone “B“ – Com. Uff. n. 21 del 7.10.2009 della Delegazione Provinciale di Ancona.
L’Arbitro della gara in epigrafe riferiva, nel proprio rapporto, di aver interrotto definitivamente l’incontro al 43° minuto del secondo tempo, ritenuta l’impossibilità di portarlo a termine a seguito di una rissa generale accesasi in campo tra i tesserati delle due squadre.
Il Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Ancona con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, rilevando che l’incontro era stato sospeso dall’arbitro a causa del comportamento tenuto dai componenti delle due squadre, infliggeva ad entrambe: a) la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 a 3; b) l’ammenda di € 200,00.
Lo stesso Giudicante applicava ai calciatori Di Meo Nicholas e Tomassoni Mattia, entrambi asseritamente tesserati per la reclamante, la sanzione della squalifica per tre gare effettive ciascuno.
Avverso tali provvedimenti ha proposto tempestivo reclamo la Polisportiva Collemarino, lamentando l’eccessività delle sanzioni impugnate.
Alla richiesta audizione, la reclamante rinunciava al gravame relativamente alle sanzioni dei propri calciatori Di Meo e Tomassoni, insistendo, viceversa, per l’annullamento della sanzione pecuniaria.
LA COMMISSIONE
letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;ascoltata la reclamante;udito in camera di consiglio il Giudice relatore;rilavata preliminarmente l’inammissibilità del reclamo avverso la sanzione sportiva della perdita della gara per difetto di contraddittorio, mancando agli atti la prova dell’avvenuto invio alla controparte di copia dei motivi del gravame medesimo, ed avverso le squalifiche dei calciatori Di Meo Nicholas e Tomassoni Mattia, per intervenuta rinunzia al reclamo, ai sensi dell’art. 33, comma 12, del Codice di giustizia sportiva;rilevato che dal referto arbitrale, che com’è noto costituisce prova privilegiata in ordine al comportamento tenuto dai tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, emerge che intorno al 43° minuto del secondo tempo, si accendeva in campo una rissa che coinvolgeva la generalità dei tesserati delle due squadre, i quali si cimentavano in reciproci atti di violenza, che per la loro intensità e persistenza, determinavano la decisione dell’arbitro di sospendere definitivamente l’incontro; considerato che, a norma dell’art. 4, 2° comma, del Codice di giustizia sportiva, le società rispondono oggettivamente, ai fini disciplinari, dell’operato dei propri dirigenti e tesserati;rilevato, dalle risultanze istruttorie, che nei fatti in esame furono coinvolti esclusivamente tesserati delle due società e che il disvalore del comportamento degli stessi deve ritenersi assorbito nelle sanzioni ad essi applicate e nella sanzione sportiva della perdita della gara inflitta alla società di appartenenza. P.Q.M.sul gravame come innanzi proposto dalla Polisportiva Collemarino, così decide:
- lo dichiara inammissibile per la parte inerente la sanzione sportiva della perdita della gara, per difetto di contraddittorio, e per le squalifiche dei calciatori Di Meo Nicholas e Tomassoni Mattia, per intervenuta rinuncia;
- lo accoglie relativamente alla sanzione dell’ammenda, per l’effetto annullandola.
Dispone restituirsi la relativa tassa reclamo.
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