COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it  sul Comunicato Ufficiale N° 65 del 12/11/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO F.C. MONTALTO A.S.D. avverso sanzioni merito gara Mo

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it  sul

Comunicato Ufficiale N° 65 del 12/11/2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO F.C. MONTALTO A.S.D. avverso sanzioni merito gara Montalto – Vis Stella, del 31.10.2009 – Campionato Regionale di Prima Categoria, girone “D” - Com. Uff. n. 59 del 4.11.2009. 

  Con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, il Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Marche infliggeva al calciatore Di Girolami Mariano, asseritamene tesserato per la reclamante, la squalifica per quattro gare effettive, per il comportamento da questi tenuto, nel corso ed al termine dell’incontro, nei confronti dell’arbitro.

  Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo la F.C. Montalto, deducendo l’assenza di contenuti minacciosi nella condotta posta in essere dal proprio calciatore e chiedendo, pertanto, una congrua riduzione della sanzione impugnata.

 

LA COMMISSIONE

·  letto il reclamo ed esaminati  gli atti ufficiali di gara;

·  udito in camera di consiglio il Giudice relatore;

·  ritenuto che la ricostruzione dei fatti desumibile dal referto arbitrale evidenzia che la condotta del tesserato sanzionato si estrinsecò sostanzialmente in una smodata protesta, priva di contenuti di concrete minacce nei confronti dell’arbitro;

·  ritenuto pertanto che si debba addivenire alla richiesta riduzione della sanzione impugnata, anche alla luce dei parametri sanzionatori costantemente seguiti da questo Collegio.

P.Q.M.

accoglie il gravame come innanzi proposto dalla F.C. Montalto, per l’effetto riducendo a tre giornate di gara la squalifica del calciatore Di Girolami Mariano.

  Ordina restituirsi la tassa reclamo.

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