COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 74 del 25/11/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO S.S.D. SETTEMPEDA avverso sanzioni merito gara Pievebovi
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul
Comunicato Ufficiale N° 74 del 25/11/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO S.S.D. SETTEMPEDA avverso sanzioni merito gara Pievebovigliana – Settempeda, del 7.11.2009 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “F” – Com. Uff. n. 64 dell’11.11.2009.
Il Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, infliggeva al calciatore Teloni Alessandro, asseritamene tesserato a favore della reclamante, la sanzione della squalifica per quattro gare effettive per il comportamento da questi tenuto, nel corso dell’incontro, nei confronti dell’arbitro.
Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo la S.S.D. Settempeda, chiedendo, anche avanti questa Commissione, la riduzione della squalifica inflitta al proprio tesserato, in quanto questi avrebbe semplicemente toccato l’arbitro all’avambraccio al solo fine di richiamarne l’attenzione in ordine ad un atto di violenza subito da un suo compagno di squadra e sfuggito al direttore di gara.
Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha riferito che il Teloni, nell’occasione, gli mise una mano sul petto spingendolo e facendolo indietreggiare di un passo.
Motivi della decisione
La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali di gara, ascoltati l’arbitro e la reclamante, udito in camera di consiglio il Giudice relatore, reputa che il proposto gravame possa essere accolto solo in parte.
L’esame degli atti ufficiali e delle dichiarazioni rese dal direttore di gara nell’espletata istruttoria, hanno ridimensionato, nella sua obiettiva gravità ed avuto riguardo altresì all’elemento soggettivo, la condotta posta in essere dal Teloni, riconducendo la stessa nell’ambito di una smodata protesta, priva di ulteriori e diversi contenuti.
Ne deriva che, tenuto conto anche dei parametri sanzionatori costantemente seguiti da questo Collegio, si possa addivenire alla richiesta riduzione della sanzione impugnata.
P. Q. M.
la Commissione, in accoglimento del gravame come sopra proposto dalla S.S.D. Settempeda, riduce la sanzione della squalifica del calciatore Teloni Alessandro a tre giornate di gara.
Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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