COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it  sul Comunicato Ufficiale N° 74 del 25/11/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO G.S. H. R. RECANATI CALCETTO avverso sanzioni meri

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it  sul

Comunicato Ufficiale N° 74 del 25/11/2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO G.S. H. R. RECANATI CALCETTO avverso sanzioni merito gara  PGS Robur – H.R. Recanati, del 7.11.2009 – Campionato Regionale Juniores di Calcio a Cinque, girone “B” – Com. Uff. n. 64 del’11.11.2009.

  Il Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, infliggeva al calciatore Mangiaterra Eros, asseritamene tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica fino al 30 giugno 2010 per il comportamento da questi tenuto, al termine dell’incontro, nei confronti dell’arbitro.

  Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo il G.S. H.R. Recanati Calcetto, chiedendo la riduzione della squalifica inflitta al proprio tesserato, in quanto questi, innervosito per la sconfitta della sua squadra, non avrebbe comunque posto in essere alcuno specifico atto di violenza, ma si sarebbe limitato a protestare nei confronti dell’arbitro, richiamandone altresì l’attenzione con il palmo della mano sulla spalla, di talchè la sanzione inflitta apparirebbe di entità sproporzionata rispetto alla gravità dei fatti ascrivibili al Mangiaterra.

  Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha precisato che, a fine gara, il Mangiaterra gli si avvicinò porgendogli la mano, ma colpendolo con il palmo dell’altra mano sulla spalla, facendolo arretrare di un passo.

LA COMMISSIONE letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;ascoltato l’arbitro; udito in camera di consiglio il Giudice relatore;ritenuto il calciatore Mangiaterra responsabile della violazione ascrittagli;ritenuto che la condotta del ridetto tesserato vada inquadrata nell’ambito della fattispecie di cui all’art. 19, 4° comma, lett. d) del Codice di giustizia sportiva e punita con l’applicazione della sanzione ivi prevista nel minimo edittale; ritenuto pertanto di poter aderire all’invocata riduzione della sanzione impugnata. P.Q.M.

accoglie il gravame come sopra proposto dalla G.S. H.R. Recanati Calcetto, per l’effetto riducendo la squalifica del calciatore Mangiaterra Eros ad otto giornate di gara.

  Ordina restituirsi la tassa reclamo.

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