COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it  sul Comunicato Ufficiale N° 74 del 25/11/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. A.C. AZZURRA COLLI avverso sanzioni merito gara

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it  sul

Comunicato Ufficiale N° 74 del 25/11/2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO A.S.D. A.C. AZZURRA COLLI avverso sanzioni merito gara Spinetolese Calcio – Azzurra Colli, del 18.4.2009 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “H” – Com. Uff. n. 59 del 4.11.2009.

  Il Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, infliggeva al calciatore Mignucci Fabio, asseritamene tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica fino al 31 marzo 2012 per il comportamento da questi tenuto, al termine dell’incontro, nei confronti dell’arbitro.

  Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. A.C. Azzurra Colli, lamentando l’eccessività della sanzione e chiedendone la riduzione in misura equamente rapportata alla gravità dei fatti ascrivibili al proprio tesserato.

  A dire della reclamante, il Mignucci, involontariamente coinvolto nella confusione creatasi a fine gara nel corridoio degli spogliatoi, per ripararsi ed allontanare da sé l’arbitro spintonato da altri giocatori verso di lui, allungava istintivamente un braccio verso l’arbitro, forse anche in segno di stizza e disapprovazione, ma non certo con fare intimidatorio o addirittura violento.

  Ascoltato a chiarimenti, il direttore di gara ha riferito che il Mignucci, nell’occasione, lo prese per il collo, trattenendolo e provocandogli momentaneo dolore, senza tuttavia ulteriori conseguenze.

LA COMMISSIONE

letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;ascoltato l’arbitro; udito in camera di consiglio il Giudice relatore;ritenuta l’infondatezza della tesi difensiva della non intenzionalità del gesto violento posto in essere nei confronti del direttore di gara dal tesserato sanzionato, il cui comportamento pertanto deve essere valutato come grave e deplorevole, ancorchè circoscritto;ritenuto che, alla luce delle precisazioni fornite dall’arbitro nell’espletata istruttoria, si debba addivenire alla richiesta riduzione della sanzione impugnata.

P.Q.M.

accoglie il gravame come sopra proposto dall’A.S.D. A.C. Azzurra Colli, per l’effetto riducendo al 30 ottobre 2010 la sanzione della squalifica del calciatore Mignucci Fabio.

  Ordina restituirsi la tassa reclamo.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it