COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 74 del 25/11/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. VIS CIVITANOVA avverso sanzioni merit
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul
Comunicato Ufficiale N° 74 del 25/11/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO A.S.D. VIS CIVITANOVA avverso sanzioni merito gara Oasi Santa Maria – Vis Civitanova, del 7.11.2009 – Campionato Provinciale Juniores, girone “D” - Com. Uff. n. 28 dell’11.11. 2009 della Delegazione Provinciale di Fermo.
Il Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Fermo, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, tra le altre, infliggeva ai calciatori, tutti asseritamene tesserati per la reclamante, le seguenti sanzioni:
- squalifica per sette gare effettive a Gattafoni Edoardo per comportamento violento nei confronti di un giocatore avversario e, al momento dell’espulsione, minaccioso ed irriguardoso nei confronti dell’arbitro;
- squalifica per cinque gare effettive a Petrelli Federico per comportamento violento nei confronti di un giocatore avversario
- squalifica per due gare effettive a Luciani Marco.
Avverso tali decisioni ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Vis Civitanova, adducendo l’errata applicazione al caso di specie, da parte del primo Giudice, della normativa Federale vigente e, quindi, l’eccessività delle sanzioni impugnate.
Deduceva la reclamante l’obiettiva difficoltà per l’arbitro, nella confusa situazione nell’occasione creatasi e dallo stesso descritta, di cogliere correttamente e compiutamente i comportamenti ascritti ai calciatori sanzionati. E comunque asseriva che:
- il Gattafoni ebbe un concitato diverbio con alcuni avversari ed inveì contro l’arbitro esternando tutta la sua disapprovazione per l’espulsione inflittagli, ritenuta ingiusta, ma mai usò violenza nei confronti di chicchessia;
- il Petrelli si limitò a spintonare l’allenatore della squadra avversaria, equivocandone le intenzioni, senza tuttavia porre in essere alcun atto di violenza.
La reclamante concludeva chiedendo, anche avanti questa Commissione, in via principale, la revoca delle sanzioni impugnate; in via subordinata, la riduzione di quelle applicate al Gattafoni ed al Petrelli.
Sentito a chiarimenti, l’arbitro ulteriormente confermato le condotte ascritte ai calciatori sanzionati, precisando che sia il Gattafoni che il Petrelli ebbero una colluttazione con dei giocatori avversari con i quali si scambiarono ripetutamente calci e pugni. Alla notifica del provvedimento di espulsione, il Gattafoni gli rivolse frasi offensive e minacciose.
LA COMMISSIONEletto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;
· ascoltati l’arbitro e la reclamante;
· udito in camera di consiglio il Giudice relatore;
· rilevata preliminarmente l’inammissibilità del gravame nella parte inerente la sanzione della squalifica per due gare effettive inflitta al calciatore Luciani Marco, in quanto non impugnabile a norma dell’art. 45, 3° comma, lett. a) del Codice di giustizia sportiva;
· ritenuti i calciatori Gattafoni e Petrelli colpevoli delle violazioni specificamente loro ascritte e che i loro comportamenti vadano ricondotti alla previsione del 4° comma, lett. c) dell’art. 19 del Cgs, nonché, per il solo Gattafoni, anche della lett. a) della medesima disposizione;
· ritenuta pertanto la correttezza della decisione impugnata, la quale si sottrae ad ogni censura e fornisce una chiave di interpretazione regolamentare che viene condivisa da questo Collegio.
P.Q.M.sul gravame come innanzi proposto dall’A.S.D. Vis Civitanova, così decide:
- lo dichiara inammissibile nella parte inerente la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Luciani Marco, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 45, 3° comma, lett. a) del Cgs;
- lo respinge nel resto.