COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it  sul Comunicato Ufficiale N° 83 del 11/12/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO S.C. SPES VALDASO 1993 A.S.D. avverso sanzioni me

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it  sul

Comunicato Ufficiale N° 83 del 11/12/2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO S.C. SPES VALDASO 1993 A.S.D. avverso sanzioni merito gara Monte Vidon Combatte – Spes Valdaso, del 21.11.2009 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “N” – Com. Uff. n. 28 del 25.11.2009 della Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno.

  Il Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, infliggeva al calciatore Sestili Carlo, asseritamente tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica fino al 31 agosto 2011 per il comportamento da questi tenuto, al termine della gara, nei confronti dell’arbitro.

  Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo la S.C. Spes Valdaso 1993 A.S.D. chiedendo, anche avanti questa Commissione, la riduzione della squalifica inflitta al proprio tesserato, in quanto questi non avrebbe posto in essere alcuno specifico atto di violenza, ma si sarebbe limitato a proferire frasi ingiuriose all’indirizzo del direttore di gara e a dargli una leggera spinta, di talchè la sanzione inflitta apparirebbe di entità sproporzionata rispetto alla gravità dei fatti ascrivibili al Sestili.

  A sostegno della propria versione dei fatti, la reclamante formulava istanza di prova testimoniale, indicando all’uopo i giocatori e dirigenti della squadra avversaria.

  Ascoltato a chiarimenti, l’arbitro ha riferito che, a fine gara, il Sestili lo investì da dietro con una grandissima spinta che gli fece fare cinque passi in avanti. Il gesto, provocandogli in pratica un colpo di frusta, gli procurò un forte dolore. Lo stesso ufficiale di gara confermava di avere subito in precedenza un colpo di frusta dal quale tuttavia era stato dichiarato guarito ed idoneo per riprendere l’attività.

LA COMMISSIONE

 

letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;ascoltati l’arbitro e la reclamante;udito in camera di consiglio il Giudice relatore;ribadito che la precisione, l’univocità e la non contraddittorietà degli atti ufficiali attribuiscono loro valenza probatoria privilegiata che non può essere disattesa per la diversa versione fornita dalle parti né per le dichiarazioni di testimoni, il che esclude il ricorso agli accertamenti istruttori sollecitati dalla reclamante;ritenuto il comportamento posto in essere dal calciatore sanzionato grave e deplorevole, ancorchè istintivo ed esaurito in un unico contesto;ritenuto che si debba addivenire alla richiesta riduzione della sanzione impugnata alla luce dei parametri sanzionatori costantemente seguiti da questo Collegio, sia pur a fronte del permanere della responsabilità del Sestili per come accertata.

P.Q.M.

accoglie il gravame come sopra proposto dalla S.C. Spes Valdaso 1993 A.S.D., per l’effetto riducendo al 30 ottobre 2010 la sanzione della squalifica del calciatore Sestili Carlo.

  Ordina restituirsi la tassa reclamo.

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