COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it  sul Comunicato Ufficiale N° 87 del 16/12/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.C.D. MORROVALLE avverso sanzioni merito gara Corva

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it  sul

Comunicato Ufficiale N° 87 del 16/12/2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO A.C.D. MORROVALLE avverso sanzioni merito gara Corva Calcio – Morrovalle, del 28.11.2009 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “L” – Com. Uff. n. 34 del 2.12.2009 della Delegazione Provinciale di Fermo.

  Il Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Fermo, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, infliggeva al calciatore Giacomelli Mirko, asseritamene tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica per nove gare effettive, per il comportamento da questi tenuto, nel corso della gara, nei confronti dell’arbitro.

  Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l‘A.C.D. Morrovalle, chiedendo, anche avanti questa Commissione, la riduzione della squalifica inflitta al proprio tesserato, in quanto questi si sarebbe limitato a proferire offese nei confronti dell’arbitro, non reiterandole né ponendo in essere altro, di talchè la sanzione applicata apparirebbe di entità sproporzionata rispetto alla gravità dei fatti ascrivibili al Giacomelli.

  In via istruttoria, la medesima Società chiedeva il confronto con il direttore di gara.

  Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha precisato che il Giacomelli le tirò la coda dei capelli al solo fine di richiamare la sua attenzione, con gesto di stizza forse per non averlo sufficientemente ascoltato al momento della precedente convalida della segnatura della rete da lui contestata. Dal gesto, che non le procurò dolore alcuno, ha escluso qualsivoglia contenuto di violenza.

  Motivi della decisione

  La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, ascoltati l’arbitro e la reclamante, udito in camera di consiglio il Giudice relatore, reputa che il proposto gravame sia meritevole di accoglimento.

  Preliminarmente va rilevato che non può darsi luogo al richiesto confronto con l’Ufficiale di gara per espresso divieto disposto dall’art. 34, 5° comma, del Codice di giustizia sportiva.

  Nel merito, la Commissione ritiene che la condotta del calciatore sanzionato sia stata offensiva ed irriguardosa nei confronti del direttore di gara, soprattutto sotto il profilo del suo rilevante significato simbolico, come tale censurabile, ma, nel contempo, priva di quei requisiti che caratterizzano e qualificano l’azione violenta.

  Pertanto, il Collegio ritiene che si possa addivenire alla richiesta riduzione della sanzione impugnata, avuto riguardo altresì all’elemento soggettivo della condotta posta in essere dal Giacomelli.

P.Q.M.

in accoglimento del gravame come sopra proposto dall’A.C.D. Morrovalle riduce a quattro giornate di gara la squalifica inflitta al calciatore Giacomelli Mirko.

  Ordina restituirsi la tassa reclamo.

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