COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it  sul Comunicato Ufficiale N° 87 del 16/12/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. FIRMUM avverso sanzioni merito gara Francavil

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it  sul

Comunicato Ufficiale N° 87 del 16/12/2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO A.S.D. FIRMUM avverso sanzioni merito gara Francavilla – Firmum, del 28.11.2009 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “G” - Com. Uff. n. 78 del 2.12.2009.

  Il Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava al calciatore Farina Matteo, asseritamene tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica per tre gare effettive, per il comportamento da questi tenuto, nel corso ed al termine della gara, nei confronti dell’arbitro.

  Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Firmum, deducendo, anche avanti questa Commissione, a) che nessuna offesa sarebbe stata arrecata all’arbitro, al quale il proprio tesserato si sarebbe limitato a chiedere spiegazioni; b) lamentando l’eccessività della sanzione e chiedendone l’annullamento o quantomeno una riduzione.

  In via istruttoria, la medesima Società chiedeva il confronto con il direttore di gara.

LA COMMISSIONE

 letto il reclamo ed esaminati  gli atti ufficiali di gara;

ascoltata la reclamante;udito in camera di consiglio il Giudice relatore;rilevato che non può darsi luogo al richiesto confronto con l’Ufficiale di gara per espresso divieto disposto dall’art. 34, 5° comma, del Codice di giustizia sportiva;rilevato che a norma dell’art. 73 delle N.O.I.F., contrariamente a quanto ritenuto dalla reclamante, non è consentito ai calciatori rivolgersi agli ufficiali di gara esprimendo apprezzamenti o proteste. Il solo capitano, che è responsabile della condotta dei calciatori della propria squadra, ha diritto di rivolgersi all’arbitro, a gioco fermo od a fine gara, per esprimere, in forma corretta ed in modo non ostruzionistico, riserve o per avere chiarimenti;ritenuta provata la responsabilità del calciatore Farina in ordine alle violazioni ascrittegli, le cui modalità non consentono l’invocata riduzione della squalifica, della quale pertanto deve essere data conferma;visto l’art. 19, 4° comma, del Codice di giustizia sportiva. P.Q.M.

respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Firmum ed ordina incamerarsi la relativa tassa.

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