COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 93 del 23/12/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata s
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul
Comunicato Ufficiale N° 93 del 23/12/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul
Comunicato Ufficiale N° 93 del 23/12/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO G.S. AUDAX 1970 S. ANGELO avverso sanzioni merito gara Numana Cameranese – Audax 1970 S. Angelo, del 12.12.2009 – Campionato Regionale Juniores Calcio a Cinque, girone “A” - Com. Uff. n. 87 del 16.12.2009.
Il reclamo è inammissibile in quanto proposto dalla Società in epigrafe avverso le sanzioni: a) della squalifica per due gare effettive ciascuno dei propri calciatori Bastianoni Nicola e Pacenti Mattia; b) della squalifica fino al 13 gennaio 2010 del sig. Tarsi Emanuele e, pertanto, non impugnabili a norma dell’art. 45, 3° comma, rispettivamente lett. a) e lett. b) del Codice di giustizia sportiva.
La Commissione,
P.Q.M.
dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dal G.S. Audax 1970 S. Angelo ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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