COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it  sul Comunicato Ufficiale N° 98 del 05/01/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO F.C.D. REAL CAMERANESE avverso sanzioni merito gara Appi

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it  sul

Comunicato Ufficiale N° 98 del 05/01/2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO F.C.D. REAL CAMERANESE avverso sanzioni merito gara Appignanese – Real Cameranese, del 12.12.2009 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “E” – Com. Uff. n. 87 del 16.12.2009.

  Il reclamo è inammissibile ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 19, 8° comma, del Codice di giustizia sportiva, in quanto sottoscritto dal sig. Rossetti Danilo, presidente della Società, temporaneamente inibito a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C. ed a rappresentare la Società nell’ambito federale come da provvedimento pubblicato in data 16 dicembre 2009 sul citato Com. Uff. n. 87 del Comitato Regionale Marche.

  La Commissione,

P.Q.M.

dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dalla F.C.D. Real Cameranese ed ordina incamerarsi la relativa tassa.

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