COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 17 del 09.09.2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Soc. RIO VIVO MARIN
COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.crmoliselnd.come sul
Comunicato Ufficiale N. 17 del 09.09.2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Soc. RIO VIVO MARINELLE – Avverso Squalifica Calciatore
(Gara Difesa Grande Porticone – Rio Vivo Marinelle del 13.12.2008 – Campionato 1^ Categoria Girone C – 13^ Ritorno)
La Commissione Disciplinare,
nella seduta del 20 gennaio 2009, con decisione pubblicata sul C.U. n. 81 del 4 febbraio 2009, rimise alla Procura Federale gli atti relativi al ricorso presentato dalla società Rio Vivo Marinelle in data 23 dicembre 2008 avverso la squalifica inflitta al calciatore Perfetto Pasquale e pubblicata sul C.U. n. 60 del 17.12.2008, per effettuare specifici accertamenti sui fatti verificatisi in occasione della gara giocata il 13 dicembre 2008 contro il Difesa Grande Porticone.
Le risultanze degli accertamenti effettuati dalla Procura Federale, riportate sulla relazione conclusiva datata 16 giugno 2009, unitamente agli atti ufficiali di gara ed alle dichiarazioni rese davanti a questa Commissione Disciplinare dal Presidente della società ricorrente e dal calciatore Perfetto Pasquale, portano a ritenere quanto segue.
Il comportamento violento del calciatore è stato sostanzialmente confermato, come confermate sono le ingiurie e le minacce che lo stesso proferì verso il direttore di gara.
La indagine e le risultanze degli atti hanno portato ad accertare che il comportamento violento non ha avuto la dinamica e la intensità riportata nel supplemento di rapporto, ma vi è stato ed ha prodotto gli effetti fisici sull’arbitro che hanno richiesto cure a fine gara.
Ciò impone a questa Commissione una graduazione della sanzione sui fatti accertati con conseguente riduzione di quella irrogata dal Giudice Sportivo, anche valutando il comportamento tenuto dal Perfetto Pasquale e dai Dirigenti della società Rio Vivo Marinelle a fine gara, come riferito dall’arbitro, che hanno chiesto scusa per quanto verificatosi.
Va applicato al caso in esame l’art. 19, comma 4, lett. d), tenendo conto delle modalità, della gravità del comportamento violento e degli effetti fisici conseguenti, nonché delle ingiurie e delle minacce rivolte al direttore di gara, e, nel contempo, anche, del comportamento tenuto a fine gara dal calciatore, come sopra riferito.
P.Q.M.
delibera di ridurre la squalifica al calciatore Perfetto Pasquale a tutto il 31 dicembre 2010.
Nulla per la tassa non versata.