COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 29 del 30.09.2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 5.3.1. U.S.
COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.crmoliselnd.come sul
Comunicato Ufficiale N. 29 del 30.09.2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
5.3.1. U.S. AURORA URURI – Avverso Squalifica Calciatore – C.U. n. 24 del 23.09.2009
(Gara CALCIO MONTENERO – AURORA URURI del 19.09.2009 – Campionato Eccellenza – 3^ andata)
La Commissione Disciplinare,
letto il ricorso della società U.S. Aurora Ururi avverso la squalifica del calciatore Perrotta Bartolomeo inflitta dal G.S. per la condotta da questi tenuta durante la gara giocata il 19 settembre 2009 contro il Montenero e visti gli atti ufficiali di gara, osserva quanto segue.
La società ricorrente ha rappresentato che la condotta tenuta dal calciatore, ancorché sanzionabile, non è stata valutata correttamente dal G.S. per quanto riguarda la realtà dei fatti e, in particolare, riguardo la volontarietà del gesto che ha fatto cadere il taccuino all’arbitro.
Gli episodi rilevati dal referto di gara a firma dell’arbitro e dal supplemento di rapporto a firma dell’assistente arbitrale riportano un comportamento non propriamente intenzionale del calciatore Perrotta che “alzando le mani per protesta” faceva cadere il taccuino e, per quanto interessante l’assistente, una parola, e non una frase irriguardosa come indicato sul comunicato ufficiale n. 24 del 23 settembre 2009.
Quanto sopra porta questa Commissione Disciplinare a considerare ai fini della sanzione un comportamento irriguardoso del calciatore che può farsi rientrare nella previsione dell’art. 19, comma 4, lett. a), del C.G.S. con conseguente riduzione della squalifica.
P.Q.M.
delibera di accogliere il ricorso e per l’effetto riduce la squalifica del calciatore Perrotta Bartolomeo a due giornate.
Nulla per la tassa non versata.