COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato  Ufficiale  N.  38 del 21.10.2009 Decisione del Giudice Sportivo Territoriale

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:

www.crmoliselnd.come sul

Comunicato  Ufficiale  N.  38 del 21.10.2009

Decisione del Giudice Sportivo Territoriale

5.2.1.  Ricorso A.S.D. BACIGALUPO RIOVIVOTERMOLI – Avverso Posizione Irregolare Calciatore

(Gara OLIMPIA KALENA-BACIGALUPO RIOVIVOTERMOLI  del 27/09/2009 – Camp. di 1^ Cat.  – Girone A  – 2^ Giornata del girone di andata)

Il Giudice Sportivo Territoriale,

letto il reclamo ritualmente proposto dalla società Bacigalupo Riovivotermoli, rileva che la medesima società chiede l’applicazione ai danni della società Olimpia Kalena della punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe con il punteggio di 0 – 3 per aver fatto giocare un calciatore sotto falso nome. Infatti, a detta della reclamante, avrebbe partecipato alla gara con la maglia n. 3  non il calciatore BIELLO PIETRO così come indicato in distinta, bensì il calciatore CACCHIONE PAOLO, conosciuto personalmente da dirigenti e calciatori della reclamante. Sostiene inoltre la medesima società di aver chiesto all’arbitro durante l’intervallo di procedere nuovamente al riconoscimento del calciatore schierato con il n. 3, riconoscimento che non sarebbe avvenuto;

acquisite agli atti le contro-deduzioni della società OLIMPIA KALENA, nelle quali la stessa dichiara che alla gara de qua hanno effettivamente partecipato sia CACCHIONE PAOLO che BIELLO PIETRO, rispettivamente con le maglie n. 3 e 13, e per tali riconosciuti dal direttore di gara negli adempimenti pre-partita con regolari documenti di riconoscimento, imputando alla concitazione pre-gara gli errori commessi nella  compilazione della distinta dei calciatori.

Dal referto arbitrale, fonte unica e privilegiata, in questo grado di giudizio ai sensi dell’art. 35 CGS, non si evince nulla di quanto sopra riportato; pertanto decideva di convocare presso la sede del CR Molise l’arbitro e i due calciatori per procedere ad un nuovo riconoscimento. In questa sede, l’arbitro riconosceva senza ombra di dubbio che a disputare la gara, sin dal 1’ minuto, con la maglia n. 3 è stato CACCHIONE Paolo; inoltre affermava senza ombra di dubbio che BIELLO Pietro partecipava alla gara in epigrafe, subentrando ad un compagno di squadra all’inizio del secondo tempo indossando la maglia n. 13.

Nella dichiarazione firmata dall’arbitro, ad integrazione del referto, lo stesso afferma di essersi accorto in sede di controllo dei documenti della mancata corrispondenza dei documenti stessi con la distinta di gioco presentata dalla società Olimpia Kalena relativamente ai numeri 3 e 13, riservandosi di far successivamente rettificare tali errori. La continua entrata nel suo spogliatoio dei dirigenti di entrambe le società, però, gli faceva sfuggire di far effettuare tali correzioni. Inoltre, al momento del riconoscimento dei calciatori della squadra di casa procedeva all’appello dei calciatori con in mano solo i documenti di identità (senza, cioè, la distinta di gioco). Dichiara sempre il direttore di gara che durante l’intervallo il dirigente della società Bacigalupo Riovivotermoli gli faceva presente che il calciatore n. 3 dell’Olimpia Kalena non era BIELLO Pietro come riportato in distinta. L’arbitro gli comunicava che in sede di controllo dei documenti  egli stesso si era già accorto dell’errore, dimenticandosi di far apportare le relative correzioni prima dell’inizio della gara, e, chiedeva di poter riportare in quel momento la correzione anche sulla copia della distinta in possesso della squadra ospite; a questa richiesta riceveva un netto rifiuto. L’arbitro faceva comunque continuare la gara non ravvisando alcuna anomalia, giudicando ininfluente e di nessuna importanza l’episodio; per questo stesso motivo, erroneamente ed arbitrariamente, decideva di non menzionare quanto accaduto nel proprio referto di gara, ritenendo che la cosa non avrebbe avuto seguito.

Osserva questo GST. I due calciatori in questione BIELLO Pietro e CACCHIONE Paolo avevano entrambi titolo a partecipare alla gara in epigrafe in quanto regolarmente tesserati per la società Olimpia Kalena e non avendo sanzioni disciplinari pendenti. Emerge inoltre chiaramente che la medesima società non ha voluto porre in essere una condotta scorretta e fraudolenta schierando calciatori sotto falso nome in quanto sia BIELLO Pietro che CACCHIONE Paolo erano provvisti di regolari e validi documenti di identità e tramite essi sono stati chiaramente ed indiscutibilmente identificati dall’arbitro. Il tutto quindi si riconduce ai meri errori di trascrizione dovuti alla superficialità della società Olimpia Kalena nella compilazione della distinta di gara ed in particolare del dirigente accompagnatore SCARDERA MARIO in virtù della sua funzione certificativa al momento della sottoscrizione della distinta. Né tantomeno tali errori di trascrizione possono aver pregiudicato l’impegno dei calciatori della squadra ospite, convinti di avere già vinto la gara per presunto scambio di persona presupponendo e anticipando le decisioni della Giustizia Sportiva e perciò contravvenendo ai principi di impegno sportivo sempre dovuti a norma di regolamento. Tali errori di trascrizione potevano essere senza ombra di dubbio sanati prima dell’inizio della gara se l’arbitro, una volta accortosi degli errori stessi, avesse invitato l’Olimpia Kalena a correggerli. Questa sua negligenza, a giudizio di questo GST, ha inficiato il regolare svolgimento della gara ed ha indotto la società ospite a presentare il ricorso; a tal proposito appare conforme a giustizia non incamerarsi la tassa reclamo non versata. Per tutti questi motivi

D E C I D E

di rigettare il ricorso così come presentato dalla società Bacigalupo Riovivotermoli;

di riconoscere l’errore tecnico dell’arbitro e per gli effetti ordina la ripetizione della gara in epigrafe;

di comminare alla società Olimpia Kalena un’ammenda di Euro 150,00 per errata e negligente compilazione della distinta di gara;

di inibire il dirigente SCARDERA MARIO  (Olimpia Kalena) fino a tutto il 7 novembre 2009.

Manda alla Segreteria del CR Molise per gli adempimenti di competenza al fine della ripetizione della gara in epigrafe.

Manda al CRA Molise per gli eventuali provvedimenti di propria competenza.

Nulla per la tassa reclamo non versata.

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