COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato  Ufficiale  N.  49 del 18.11.2009 Decisione della commissione Disciplinare 5.2.1. 

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:

www.crmoliselnd.come sul

Comunicato  Ufficiale  N.  49 del 18.11.2009

Decisione della commissione Disciplinare

5.2.1.  A.S.D. MATRICE – Avverso Squalifica Calciatore – Provvedimento G.S.T. C.U. n. 43

  (Gara REAL GILDONE – MATRICE del 1°.11.2009 – Campionato 1^ Categoria Girone B – 7^ Andata)

La Commissione Disciplinare,

letto il ricorso e visto il referto arbitrale, osserva quanto segue.

La società ricorrente contesta quanto riportato sul C.U. n. 43 del 4.11.09, sostenendo che nessun comportamento volgare e/o di scherno è stato posto in essere dal calciatore Saviano Pietro.

Ha chiesto a prova di quanto sostenuto un confronto tra il calciatore stesso e l’arbitro della gara.

Va preliminarmente rappresentato che il Codice di Giustizia Sportiva non consente il contraddittorio tra gli ufficiali di gara e le parti interessate al procedimento, vedi art. 34, comma 5, ultima parte, per cui la richiesta non può essere accolta.

Nemmeno può riconoscere credibilità alle motivazioni riportate in ricorso perché le risultanze del referto arbitrale non lasciano dubbi sul comportamento messo in atto volutamente dal calciatore.

L’azione posta in essere dal Saviano Pietro al termine della gara giocata il 1° novembre 2009 contro il Real Gildone, oltre ad essere valutata volgare e di scherno verso il pubblico, deve essere considerata anche per l’effetto prodotto sul pubblico locale e per gli effetti di ordine pubblico prodotti dal gesto che, come riportato nel referto arbitrale, hanno portato ad un tentativo di invasione di campo sedato dalle forze dell’ordine presenti e dai dirigenti della squadra di casa.

Quanto sopra non permette a questa C.D. di poter accogliere anche parzialmente il ricorso e di confermare, così, la decisione del G.S.

P.Q.M.

rigetta il ricorso.

Ordina addebitarsi la tassa reclamo sul conto della società A.S.D. Matrice.

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