COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 72 del 13.01.2010 Decisione della commissione Disciplinare 5.2.1.
COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.crmoliselnd.come sul
Comunicato Ufficiale N. 72 del 13.01.2010
Decisione della commissione Disciplinare
5.2.1. A.S.D. POL. ROCCARAVINDOLA – Avverso Squalifica Calciatore
(Gara VASTOGIRARDI – ROCCARAVINDOLA del 7.12.2009 – Campionato Juniores Regionali Girone A – 10^ Andata)
La Commissione Disciplinare,
letto il ricorso, osserva quanto segue.
Le risultanze del referto arbitrale, che si ricorda sono fonte privilegiata di prova, fanno ritenere che il comportamento tenuto dal calciatore Romano Luca, seppure irriguardoso, non è caratterizzato da violenza fisica sul direttore di gara. In merito alle frasi minacciose va rilevato che l’arbitro riporta frasi attribuite al calciatore senza però la specificazione precisa delle stesse, che non permette di poter valutare quanto da questo effettivamente detto.
La condotta del calciatore, pertanto, va qualificata come ingiuriosa e irriguardosa.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e riduce la squalifica del calciatore Romano Luca a tre giornate.
Nulla per la tassa non versata.