COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato  Ufficiale  N.  80 del 27.01.2010 Decisione della commissione Disciplinare 5.3.2.&nbs

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:

www.crmoliselnd.come sul

Comunicato  Ufficiale  N.  80 del 27.01.2010

Decisione della commissione Disciplinare

5.3.2.  Soc. ALBA CAR CAMPOCHIARO –  Avverso Squalifica Calciatori – Provvedimento G.S.T. – C.U. n. 64

  (Gara MONTEVERDE-ALBA.CAR CAMPOCHIARO del 20 Dicembre 2009 – Campionato Regionale di 2^ Categoria – Girone “B” – 14^ Giornata di Andata)

La Commissione Disciplinare,

visto il ricorso presentato dalla società Alba Car Campochiaro, osserva quanto segue.

Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto con raccomandata oltre il termine di sette giorni fissati dall’art. 46, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva.

La decisione del G.S., che riporta le squalifiche dei calciatori Albanese Antonio Andrea e Staniscia Antonio, avverso la quale è stato proposto il ricorso, è stata pubblicata sul C.U. n. 64 del 23 dicembre 2009, per cui il termine ultimo per proporre il ricorso era il 30 dicembre 2009 giorno non festivo. La raccomandata contenente il ricorso, senza data e con una stampa in calce tipica di un fax riportante i dati 30/12/2009, 12:05, 1-11, pag. 01/01, risulta spedita il giorno 31.12.2009 dall’Ufficio Postale di Campochiaro ed indirizzata alla F.I.G.C. Molise.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso.

Ordina addebitarsi la tassa reclamo sul conto della società ricorrente.

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