COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°20 del 19 novembre 2009 Delibera della Commissione Disciplinare POL. FONNI (Campionato di Promozione)
COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N°20 del 19 novembre 2009
Delibera della Commissione Disciplinare
POL. FONNI (Campionato di Promozione)
Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 18 del 05.11.2009.
Gara Fonni / Ghilarza del 1° novembre 2009.
Con reclamo tempestivamente depositato la Società Pol.Fonni proponeva ricorso avverso la decisione del Giudice Sportivo del 05.11.2009 con la quale la società ricorrente è stata condannata al pagamento dell’ammenda di Euro 500,00 e diffida perché, nel corso di tutta la gara, i sostenitori della squadra inveivano contro la terna arbitrale e particolarmente contro uno degli assistenti con una interminabile serie di triviali insulti estesi anche alla classe arbitrale ed agli organi federali.
La società reclamante chiede la rivistazione del provvedimento sanzionatorio sulla base dell’assunto che non vi è stato alcun atto violento, né alcun lancio di oggetti e che gli insulti sarebbero provenuti da una tifoseria singola e non organizzata eppertanto incontrollabile. Dichiara che gli stessi, attesa la vicinanza delle due tifoserie, in realtà sarebbero provenuti dai sostenitori di entrambe le squadre.
La Commissione, visto il referto di gara ed esaminati gli atti del procedimento, espone quanto segue.
Il provvedimento del Giudice Sportivo è motivato sulla base di ripetuti insulti triviali indirizzati nei confronti della terna arbitrale e specificamente di un assistente il cui accadimento non viene negato o messo in dubbio da alcuno, neppure dalla società ricorrente.
Nella giustizia sportiva la società è sanzionabile non solo per i fatti dolosi e/o colposi, ma anche nei casi di responsabilità oggettiva; essa è quindi responsabile per tutti i fatti anti-sportivi che accadono nel campo di gara, a prescindere da una condotta concorsuale o di partecipazione, in virtù del loro esclusivo accadimento.
Ne consegue che la sanzione pecuniaria comminata appare congrua e proporzionata alla gravità degli insulti ed alla loro ripetitività.
Ciò nondimeno l’assenza di atti violenti e di lancio di oggetti giustifica la non applicazione della sanzione della diffida.
Per tutti questi motivi la Commissione, in parziale riforma del provvedimento impugnato, dispone la non applicazione della sanzione della diffida a carico della ricorrente, confermando nel resto.
Dispone altresì il non addebito della tassa.