COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°20 del 19 novembre 2009 Delibera della Commissione Disciplinare P.M. GOLFO ARANCI (Campionato di 1^ Catego
COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N°20 del 19 novembre 2009
Delibera della Commissione Disciplinare
P.M. GOLFO ARANCI (Campionato di 1^ Categoria)
Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 18 del 05.11.2009.
Gara P.M.Golfo Aranci/ Malaspina del 1° novembre 2009.
La Società P.M. Golfo Aranci ha proposto rituale reclamo avverso la squalifica per quattro gare effettive inflitte al giocatore Fresi Salvatore perché, espulso per gioco gravemente violento nei confronti di un giocatore avversario, alla notifica del provvedimento insultava e minacciava l’arbitro.
La reclamante ha contestato l’entità della sanzione, ritenendola eccessiva in relazione al reale comportamento del giocatore che non si sarebbe reso responsabile, a suo dire, di comportamento violento a danno dell’avversario, né scorretto, nell’abbandonare il terreno di gioco, dopo l’espulsione.
La Commissione, sulla scorta del referto arbitrale, costituente fonte di prova privilegiata, ritiene pienamente dimostrato che il giocatore Fresi Salvatore dopo aver subito un fallo di gioco spingeva e dava una testata al volto di un avversario tanto da indurre l’arbitro ad espellerlo. Successivamente a tale provvedimento di espulsione, lo stesso giocatore insultava e minacciava l’arbitro.
Alla luce di tale condotta riprovevole e di quanto stabilito dall’art.19, n°4 lett.b) del Codice di Giustizia Sportiva, la Commissione ritiene adeguata la sanzione inflitta al giocatore, e, tale da dover essere confermata.
Per tali motivi la Commissione DELIBERA di rigettare il reclamo.
Dispone l’addebito della tassa.