COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°20 del 19 novembre 2009 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. SANT’ANTIOCO-ANTIOCHENSE (C

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sardegna.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N°20 del 19 novembre 2009

Delibera della Commissione Disciplinare

A.S.D. SANT’ANTIOCO-ANTIOCHENSE (Campionato di 1^ categoria)

Avverso delibera GiudiceSportivo C.U. n° 17 del 29.10.2009.

Gara Sestu / Sant’Antioco del 25.10.2009.

La Società S. Antioco Antiochense ha proposto rituale reclamo avverso la delibera con la quale il Giudice Sportivo, in relazione alla gara di cui in epigrafe, ha disposto la sanzione della squalifica fino al 9.12.09 a carico dell’allenatore Marongiu Andrea perché “entrava nel terreno di gioco e afferrava con violenza il braccio del direttore di gara e nel contempo lo insultava e minacciava” e la sanzione della squalifica per sei gare del calciatore Serra Cristian perché “espulso per somma di ammonizioni, alla notifica del provvedimento si scagliava contro il direttore di gara afferrandolo violentemente per il braccio e provocandogli un forte dolore e, nel contempo, lo insultava e minacciava”.

La società reclamante chiede la riduzione delle sanzioni inflitte al Marongiu e al Serra, escludendo che l’arbitro sia stato minimamente toccato dagli stessi, nonché la ripetizione della gara per errore tecnico e per fine anticipata della stessa, in quanto, in occasione di un incidente occorso al proprio portiere, il direttore di gara avrebbe ordinato che il giocatore infortunato fosse condotto negli spogliatoi da due giocatori della stessa squadra, lasciando pertanto la stessa in sei ( numero inferiore  a quello consentito dal regolamento) ed accorgendosi dell’errore solo dopo la segnalazione dei calciatori in panchina.

L’arbitro, sentito dalla Commissione, ha confermato integralmente quanto descritto nel referto e nei supplementi allegati circa il comportamento ingiurioso, minaccioso e violento tenuto nei suoi confronti sia dal Marongiu che dal Serra; ed ha precisato che i due giocatori  che uscivano dal campo per accompagnare il collega infortunato agivano di loro iniziativa senza avvisarlo e rientravano sul terreno di gioco subito dopo.

 La Commissione, preso atto di quanto riferito dal direttore di gara, ritiene che i fatti siano stati esattamente valutati nella loro gravità dal Giudice Sportivo e che di conseguenza le sanzioni inflitte debbano essere integralmente confermate; e ritiene inoltre che nessuna irregolarità si sia realizzata da parte dell’arbitro nella direzione della partita, non avendo egli in alcun modo autorizzato la prosecuzione della stessa con un numero di giocatori inferiore a quello regolamentare. In proposito si osserva che comunque, in ogni caso, non sarebbe stato possibile, in assenza della prevista comunicazione alla controparte, accogliere nel merito il reclamo della Società S.Antioco Antiochense in ordine alla regolarità  della gara.

Per tali motivi, DELIBERA di rigettare il  reclamo.

Dispone  l’addebito della tassa.

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