COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°20 del 19 novembre 2009 Delibera della Commissione Disciplinare U.S. TORPE’ (Campionato di 2^ Categoria)

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sardegna.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N°20 del 19 novembre 2009

Delibera della Commissione Disciplinare

U.S. TORPE’ (Campionato di 2^ Categoria)

Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 18 del 05.11.2009.

Gara Torpè / Tuttavista del 1° novembre 2009.

La U.S. Torpè ha proposto reclamo avverso la squalifica inflitta per tre gare ai giocatori:

1)  Mangione Matteo, perché, espulso per aver insultato l’arbitro, a fine gara proferiva ingiurie e minacce nei confronti del medesimo;

2)  Schettino Giuseppe, perché a fine gara entrava nello spogliatoio dell’arbitro e gli rivolgeva ingiurie e minacce.

La società reclama altresì avverso la squalifica fino al 25.11.2009 inflitta all’allenatore Vargiu Silvio Ignazio, perché al termine dell’incontro entrava nello spogliatoio dell’arbitro e proferiva frasi ingiuriose nei suoi confronti.

La reclamante contesta gli addebiti e nega che il giocatore Schettino Giuseppe e l’allenatore Vargiu Silvio si siano resi in alcun modo responsabili dei comportamenti loro ascritti. Quanto al giocatore Mangione Matteo, assume, che egli si limitò a proferire espressioni sconvenienti all’indirizzo del direttore di gara, che tuttavia non assunsero i toni descritti nel referto. La reclamante conclude domandando la revoca delle squalifiche, ritenendole ingiustificate.

La Commissione, riguardo alla squalifica inflitta all’allenatore Vargiu Silvio, rileva, in via preliminare, l’inammissibilità del reclamo, non essendo stato superato, col provvedimento sanzionatorio, il limite di un mese previsto dall’art. 45 n° 3 lett.b) del NCGS.

Per quanto attiene le squalifiche inflitte ai giocatori, la Commissione ritiene di dover accogliere il reclamo limitatamente alla sanzione che riguarda il giocatore Schettino Giuseppe, per aver egli proferito, in un unico contesto, le espressioni ingiuriose e le minacce nei confronti del direttore di gara, per le quali appare adeguata una sanzione di due giornate, considerato il tenore delle frasi riferite.

Quanto invece alla squalifica inflitta al giocatore Mangione Matteo, deve rilevarsi che il medesimo si rese responsabile delle espressioni ingiuriose nei riguardi del direttore di gara, sia al momento della sua espulsione che al termine della partita, allorchè, sempre secondo quanto risulta riportato nel referto, ebbe ad insultare l’arbitro nei pressi dello spogliatoio. In considerazione dello sconveniente comportamento adottato dal giocatore, e della reiterazione, la sanzione adottata dal Giudice Sportivo appare adeguata e tale da dover essere confermata.

Per tali motivi, la Commissione così DELIBERA:

1)  in via preliminare dichiara il reclamo inammissibile per quanto attiene la squalifica inflitta all’allenatore Vargiu Silvio;

2)  di accogliere il reclamo in ordine alla squalifica inflitta al giocatore Schettino Giuseppe, e di ridurla a due giornate.

Conferma nel resto.

Dispone il non addebito della tassa.

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