COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°22 del 26 novembre 2009 Delibera della Commissione Disciplinare POL. FRASSATI (Campionato di 2^ Categoria)

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sardegna.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N°22 del 26 novembre 2009

Delibera della Commissione Disciplinare

POL. FRASSATI (Campionato di 2^ Categoria)

Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 19 del 12.11.2009.

Gara Frassati / Lanteri SS dell’8.11.2009.

Con reclamo tempestivamente depositato la Pol. Frassati ricorre avverso il provvedimento del Giudice Sportivo con il quale la medesima società Frassati è stata sanzionata con l’ammenda di Euro 150,00 per aver aperto i cancelli consentendo l’accesso del pubblico allo spogliatoio dell’arbitro, che veniva pesantemente ingiuriato. Malfunzionamento dell’impianto idrico; inibizione a carico del dirigente Giampiero Sanguinetti fino al 16.12.2009 perché al termine della gara ingiuriava e minacciava pesantemente l’arbitro tentando di aggredirlo, non riuscendovi solo per l’intervento di alcuni giocatori;

squalifica per quattro giornate al giocatore Patrich Maiolo per comportamento gravemente offensivo e minaccioso nei confronti del direttore di gara. Avverso i suddetti provvedimenti propone reclamo la società Frassati adducendo il fatto che l’arbitro non avrebbe rappresentato i fatti nella loro reale dimensione non trovandosi nel giusto stato d’animo per condurre la gara.

La Commissione, visto il ricorso e letti gli atti del procedimento delibera quanto segue.

Con riferimento alla squalifica del giocatore Maiolo Patrich, che avrebbe insultato in modo triviale l’arbitro sia durante che dopo la gara, non è dato certamente comprendere il motivo per il quale non sia stato espulso; in ogni caso, al di fuori della suddetta considerazione, non vi è alcun altro elemento che possa far dubitare circa la credibilità della versione fornita dal direttore di gara.

Ciò nondimeno la condotta posta in essere dal predetto tesserato, seppure pacificamente ingiuriosa, non appare connotata dai requisiti della minaccia e ciò anche perché la violenza posta in essere contro il muro era o comunque poteva essere determinata dalla rabbia per il risultato e per come era maturato, ma non è mai stata direzionata contro l’arbitro, che come detto non ha neppure adottato un provvedimento di espulsione neppure quando sarebbe stato inseguito e ingiuriato per tutto il campo.

In definitiva la sanzione comminata al calciatore appare sproporzionata ai fatti logicamente accaduti e deve per questo essere ridotta da quattro a due giornate di squalifica.

Con riferimento invece alla condotta proposta in essere dal presidente Sanguinetti, anch’essa sembrerebbe pacificamente connotata da ingiuria e minaccia.

Tuttavia alcuna valenza ingiuriosa o alcun tono di sfotò può essere attribuito al suo comportamento allorchè, a fine gara invitava una fetta di torta al direttore di gara, che forse in maniera prevenuta, ha interpretato apoditticamente alla stregua di ulteriore presa in giro.

Anche in questa circostanza la sanzione inflitta appare non adeguata ai fatti: essa va pertanto diminuita, applicando un’inibizione fino al 30 novembre 2009.

Con riferimento infine all’ammenda per malfunzionamento della doccia e per l’apertura dei cancelli al pubblico, la sanzione va integralmente confermata in assenza sul punto di una concreta e reale difesa da parte della società reclamante nei motivi del ricorso.

Per tutti questi motivi la Commissione, in parziale riforma del provvedimento impugnato, DELIBERA di ridurre le giornate di squalifica del calciatore Maiolo Patrich da quattro a due giornate; che l’inibizione del dirigente Sanguinetti perduri fino al 30.11.2009 e non fino al 16.12.2009; conferma nel resto.

Dispone il non addebito della tassa.

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