COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°22 del 26 novembre 2009 Delibera della Commissione Disciplinare POL. PATTADA (Campionato di 3^ Categor

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sardegna.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N°22 del 26 novembre 2009

Delibera della Commissione Disciplinare

POL. PATTADA (Campionato di 3^ Categoria Delegazione provinciale di Sassari)

Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 13 del 04.11.2009.

Gara Pattada / Monserrato SS del 25.10.2009.

La società Pattada ha proposto, rituale reclamo avverso i seguenti provvedimenti:

1)  punizione sportiva della perdita della gara a proprio carico, con il risultato di 0 a 3 e l’ammenda di Euro 120,00 anche in considerazione delle precarie condizioni igienico-sanitarie degli spogliatoi;

2)  squalifica al calciatore Bellu Stefano fino al 31.10.2012;

3)  inibizione al dirigente Fiori Francesco fino al 29.12.2009;

4)  squalifica all’allenatore Manca Gian Mario fino al 29.12.2009;

Con addebito alla società Pattada del rimborso delle spese per cure o altro che l’arbitro dovrà documentare.

Tali provvedimenti sanzionatori sono stati adottati essendosi rilevato, sulla scorta del referto arbitrale:

-  che al 42° del secondo tempo, a seguito di una decisione tecnica, il calciatore Bellu Stefano (Pattada), veniva espulso per aver aggredito verbalmente e minacciato pesantemente l’arbitro;

-  alla notifica del provvedimento disciplinare, il Bellu colpiva il direttore di gara prima con un violento pugno alla mano, facendogli cadere il cartellino, e subito dopo con una spallata al petto causandogli forte dolore e agitazione;

-  un suo compagno di squadra tentava energicamente di allontanarlo, ma il Bellu, divincolatosi dallo stesso scaraventandolo per terra, ancora una volta colpiva l’arbitro con due violente spinte e due manate al petto, provocandogli ulteriore forte dolore e problemi di respirazione e costringendolo ad indietreggiare di un paio di metri;

-  mentre l’arbitro subiva l’ira del Bellu, l’assistente di parte, Fiori Francesco (Pattada) e l’allenatore Manca Gian Mario (Pattada) incitavano e urlavano contestazioni anche nei confronti della Sezione AIA dell’arbitro. Allontanato finalmente il Bellu dal recinto di gioco, la gara veniva ripresa ma il direttore di gara, a causa delle precarie condizioni fisiche, decideva di continuare la partita pro-forma, anche in considerazione della violenta contestazione del pubblico e delle pesanti minacce di alcuni giocatori, non identificati;

-  al termine della gara, all’interno dello spogliatoio e soprattutto durante il viaggio di ritorno, l’arbitro avvertiva dolori al petto, nausea e sensazioni di vertigini che lo costringevano a fermarsi in una piazzuola per chiedere l’aiuto dei familiari i quali, dopo circa un’ora, lo accompagnavano a casa. Constatato il peggioramento delle proprie condizioni fisiche, l’arbitro si recava al Pronto Soccorso dell’Ospedale Civile di Sassari dove veniva sottoposto a visita generale e radiografia dello stesso e quindi dimesso con una prognosi di trauma sternale di 7 (sette) giorni clinici.

La reclamante ha ammesso le vibrate eccessive proteste attribuite al giocatore Bellu Stefano al momento della sua espulsione, ma ha negato che egli si sia reso responsabile di alcun atto violento nei confronti del direttore di gara (spinte e manate sul petto), anche perché immediatamente ebbero ad intervenire l’allenatore Manca ed il collaboratore di linea Fiori. La reclamante ha altresì ammesso che l’allenatore si espresse in modo polemico nei riguardi dell’AIA e sull’operato dello stesso direttore di gara, il quale aveva peraltro confessato di non essere in condizioni di totale serenità, a causa di un danno subito alla propria autovettura in occasione di una partita da lui arbitrata la mattina dello stesso giorno.

La reclamante ha contestato altresì le ragioni dell’ammenda inflitta alla società, negando che le condizioni degli spogliatoi fossero precarie. Ha pertanto domandato una riduzione delle sanzioni adottate nei confronti dei propri tesserati, nonché la revoca dell’ammenda e l’annullamento della sanzione della perdita dell’incontro.

La Commissione ha convocato a chiarimenti il direttore di gara, il quale ha negato di aver mai accennato ad episodi che avessero riguardato la propria autovettura, ed altresì di aver subito alcun incidente la mattina dello stesso giorno. Egli ha inoltre confermato tutti gli addebiti, ed in particolare di aver subito un pugno sulla mano che gli fece cadere il cartellino da parte del calciatore Bellu Stefano. Successivamente, lo stesso Bellu, lo avrebbe colpito con una spallata sul petto e con due pugni uniti sul petto.

La reclamante, in persona del suo legale rappresentante (Vice Presidente) ha confermato a sua volta la propria versione degli episodi.

La Commissione, rileva, preliminarmente, come la versione fornita dall’arbitro in sede di audizione, denoti la sua inattendibilità.

Ciò, in particolare, per quanto riguarda l’episodio riferito dello stesso al lamentato occorsogli la mattina dell’incontro per cui è reclamo. Consta, infatti, a questa Commissione, sulla base di altro ricorso che ha riguardato altra gara (Canopoleno / Ozierese), che per fatti riferiti ad essa, lo stesso arbitro nel suo referto ha riferito di aver subito dei danni occorsi alla propria autovettura, durante la gara, danni che lo stesso ha negato in questa audizione, al pari dell’episodio che li riguarda. Da tale inattendibilità discende il necessario ridimensionamento degli episodi e comportamenti ascritti al giocatore Bellu Stefano, che, secondo la versione offerta dalla reclamante, viceversa attendibile, devono essere circoscritti ad una scomposta, deprecabile protesta, culminata nel colpo inferto sulla mano dell’arbitro e sull’imposizione dei pugni sul suo petto, che seguì alla spallata.

Gli altri addebiti, viceversa ammessi dalla stessa reclamante, ovvero sterilmente contestati devono trovare piena conferma come dal provvedimento impugnato.

Alla luce dei fatti e comportamenti accertati devono essere adottati, per la gravità  e sconvenienza della condotta dei tesserati, e per  le conseguenze che essi determinò riguardo alla continuazione pro-forma dell’incontro, le sanzioni che si confermano come da dispositivo.

Per tali motivi, in accoglimento del reclamo, la Commissione DELIBERA:

1)  di ridurre la squalifica inflitta al giocatore Bellu Stefano fino al 31.10.2010;

2)  di ridurre fino al 30.11.2009 la squalifica all’allenatore Manca Gian Mario e l’inibizione al dirigente Fiori Francesco;

3)  di confermare nel resto.

Dispone il non addebito della tassa.

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