COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°26 del 30 Dicembre 2009 Delibera della Commissione Disciplinare U.S. SASSARI (Campionato di 1^ Categor

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sardegna.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N°26 del 30 Dicembre 2009

Delibera della Commissione Disciplinare

U.S. SASSARI (Campionato di 1^ Categoria)

Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 23 del 03.12.2009.

Gara Sassari / Codrongianos del 29.11.2009.

L’U.S. Sassari proponeva rituale reclamo avverso la squalifica del giocatore Rais Daniele, sanzionata dal Giudice Sportivo, sino al 31.01.2010 perché al termine dell’incontro si avvicinava al direttore di gara in atteggiamento minaccioso rivolgendogli ingiurie e gravi minacce; nello stesso tempo colpiva l’arbitro con dei lievi calcetti (senza peraltro causandogli dolore) finchè un dirigente non lo trascinava via di forza. Successivamente raggiungeva di corsa l’arbitro che si trovava all’interno della propria autovettura e senza riuscirvi, tentava di aprire lo sportello dell’auto.

La reclamante ricorre avverso il provvedimento disciplinare chiedendo la riduzione della sanzione inflitta.

A sostegno del ricorso la reclamante adduce che la versione dell’arbitro non sarebbe per la gran parte corrispondente al vero in considerazione del fatto che le ingiurie e le gravi minacce e i calcetti inferti al direttore di gara al termine dell’incontro sarebbero state sfera di altro giocatore e non del Rais. Quest’ultimo viceversa si sarebbe reso responsabile del tentativo di aprire senza riuscirvi, lo sportello dell’autovettura dell’arbitro, che al momento si trovava seduto al posto di guida.

Il Presidente della società reclamante, sentito nela riunione odierna, ha confermato il contenuto del ricorso e le conclusioni in esso esplicitate.

La Commissione ritiene che l’episodio attribuito al Rais sia da ridimensionare. Infatti nel contesto del rapporto arbitrale emerge certamente che il giocatore ha posto in essere un comportamento minaccioso e ingiurioso nei confronti del direttore di gara e che lo stesso ha colpito l’arbitro con dei calcetti senza peraltro procurargli dolore.

Per tali motivi, stante la valenza del rapporto arbitrale, è indubbio che la versione della reclamante deve essere ritenuta inattendibile.

L’arbitro riporta l’episodio per cui si procede in modo chiaro e circostanziato talchè non può, assolutamente essere inficiata di inattendibilità la sua ricostruzione degli avvenimenti.

Rileva peraltro che il Rais si è reso interprete di una protesta tanto volgare quanto scomposta che certamente non configura gli estremi della violenza.

Per tali motivi la Commissione DELIBERA di ridurre la squalifica del Rais Daniele al 31.12.2009.

Dispone il non addebito della tassa.

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