COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°26 del 30 Dicembre 2009 Delibera della Commissione Disciplinare POL. MUSEI (Campionato di 2^ Categoria)

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sardegna.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N°26 del 30 Dicembre 2009

Delibera della Commissione Disciplinare

POL. MUSEI (Campionato di 2^ Categoria)

Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 24 dell’11.12.2009.

Gara Atletico Cortoghiana / Musei del 06.11.2009.

Con ricorso tempestivamente depositato, la Pol. Musei ha presentato reclamo avverso il provvedimento del Giudice Sportivo con il quale sono stati squalificati per cinque gare i giocatori Gianluca Daga e Massimiliano Pinna, il primo per aver poggiato le mani sul petto dell’arbitro fingendo di colpirlo con una testata, il secondo per aver sferrato un pugno al volto di un avversario, tanto da lasciarlo tramortito per 10 minuti. A fine gara il calciatore colpito veniva condotto in ospedale per accertamenti. Nei motivi di reclamo la Pol. Musei conferma la circostanza in ordine alla condotta di Massimiliano Pinna e cioè che avrebbe colpito l’avversario con un pugno ma ciò sarebbe avvenuto a seguito di un duro fallo che avrebbe subito da tergo da parte del medesimo avversario e che in ogni caso lo stesso non sarebbe stato accompagnato in ospedale per alcun accertamento; con riferimento invece alla condotta posta in essere da Gianluca Daga la Pol. Musei pur non negando il fatto che il proprio tesserato abbia protestato in maniera veemente poggiando le mani sul petto del direttore di gara, ma non sarebbe andato oltre.

La Commissione, esaminato il reclamo e letti gli atti del procedimento, delibera quanto segue.

Con riferimento alla posizione del Daga Gianluca occorre precisare che la sanzione inflitta è eccessiva e non proporzionata al comportamento da lui posto in essere, e ciò perché, seppure sia biasimevole la protesta del giocatore e le modalità con le quali essa si è estrinsecata, la circostanza che essa non sia sfociata in alcun atto violento, unita al fatto che le mani al petto dell’arbitro siano state solamente poggiate giustificano la riduzione della stessa da cinque a tre giornate.

In ordine invece al provvedimento adottato nei confronti del calciatore Pinna lo stesso è proporzionato alla gravità del fatto da lui compiuto, avendo posto in essere una condotta violenta in maniera consapevole e volontaria, accettando il verificarsi di conseguenze ben peggiori irrilevante al fine della valutazione del di lui comportamento è la circostanza che abbia reagito ad un fallo da lui subito, pur sempre nel gioco e nel corso della gara ancora minore valenza può attribuirsi al fatto che il giocatore colpito sia stato o meno portato in ospedale per accertamenti anche in considerazione del tempo di 10 minuti nel quale il calciatore colpito è rimasto a terra.

Per tutte queste ragioni, la Commissione, in parziale riforma del provvedimento impugnato, DELIBERA di ridurre la squalifica comminata al Daga Gianluca da 5 a 3 giornate, confermando nel resto.

Dispone il non addebito della tassa.

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