COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°27 del 05 Gennaio 2010 Delibera della Commissione Disciplinare U.S. BRUNELLESE ( Campionato di 1^ Categori

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sardegna.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N°27 del 05 Gennaio 2010

Delibera della Commissione Disciplinare

U.S. BRUNELLESE ( Campionato di 1^ Categoria)

Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 26 del 30.12.2009.

Gara Orani / Brunellese del 20.12.2009.

La Società Brunellese ha proposto rituale reclamo avverso la squalifica del giocatore Malatesta Marco perché ammonito per una decisione tecnica assunta dall’arbitro, insultava lo stesso e lo tratteneva per le mani con l’intenzione di impedirgli di mostrare il cartellino.

La reclamante ricorre avverso il provvedimento disciplinare chiedendo la riduzione della sanzione inflitta.

A sostegno del ricorso, la società Brunellese ritiene che la versione dell’arbitro non sarebbe per la gran parte corrispondente al vero, in considerazione del fatto che l’ammonizione è stata inflitta in maniera affrettata in quanto il Malatesta non interrompeva un’azione avversaria di rilievo, ma, l’infrazione era frutto di un rinvio scordinato che colpiva il giocatore prima sulla coscia e poi sul braccio. Conseguentemente, sostiene altresì la reclamante che la concessione del calcio di rigore appariva inopportuno e determinava la reazione verbale del Malatesta che si concretizzava ancora con l’imposizione delle mani sull’arbitro nel tentativo di impedire che quest’ultimo estraesse il cartellino rosso. In definitiva, quindi, la reclamante, sostiene che l’arbitro non sia stato,nel caso che qui interessa, assolutamente spintonato.

La Commissione ritiene che l’episodio attribuito al Malatesta sia da ridimensionare pur ritenendo fondati gli addebiti. Infatti nel contesto del rapporto arbitrale emerge certamente che il giocatore ha posto in essere un comportamento ingiurioso nei confronti del direttore di gara. Rileva, altresì, che il Malatesta si è reso interprete di una protesta scomposta che certamente però non configura gli estremi della violenza.

Per tali motivi, la Commissione DELIBERA di ridurre la squalifica del calciatore Malatesta Marco da tre giornate a numero due gare.

Dispone il non addebito della tassa.

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