COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°29 del 14 Gennaio 2010 Delibera della Commissione Disciplinare U.S. SAMATZAI 85 (Campionato di Promozi

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sardegna.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N°29 del 14 Gennaio 2010

Delibera della Commissione Disciplinare

U.S. SAMATZAI 85 (Campionato di Promozione)

Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 26 del 30.12.2009.

Gara Samatzai 85 / Pula del 20.12.2009.

La società U.S. Samatzai 85 con lettura in data 30.12.2009 preannunciava reclamo avverso i provvedimenti del Giudice Sportivo, relativi alla gara in epigrafe, e richiedeva copia degli atti della stessa.

La suddetta società non ha poi fatto pervenire il reclamo ed è ormai trascorso il termine previsto dall’art.46 punto 4 del C.G.S..

Per tali motivi la Commissione DELIBERA di dichiarare inammissibile il reclamo.

Dispone l’addebito della tassa.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it