COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°29 del 14 Gennaio 2010 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. CALCIO SADALI (Campionato di 2^

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sardegna.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N°29 del 14 Gennaio 2010

Delibera della Commissione Disciplinare

A.S.D. CALCIO SADALI (Campionato di 2^ Categoria)

Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 26 del 30.12.2009.

Gara Seui Arcueri’ / Sadali del 20.12.2009.

La A.S.D. Sadali ha proposto reclamo avverso l’ammenda di Euro 65,00 per intemperanze dei sostenitori nei confronti del direttore di gara, in campo avverso.

La società Sadali ha altresì reclamato avverso l’inibizione a svolgere ogni attività fino al 07.01.2010 al dirigente Pilia Mariano, nonché avverso la squalifica per due gare inflitta al giocatore Marci Stefano.

La reclamante ha contestato il fondamento degli addebiti ed ha domandato la revoca dei provvedimenti.

Con riferimento, in particolare, all’ammenda, ha sostenuto la iniquità della sanzione, non avendo, a suo dire, presenziato alla gara propri sostenitori, e non essendovi peraltro ragioni perché l’arbitro venisse insultato fin dall’inizio dell’incontro, come risulta riportato nel referto.

La Commissione, in ordine alle sanzioni dell’inibizione e della squalifica inflitte rispettivamente al dirigente Pilia Mariano ed al giocatore Marci Stefano, rileva l’inammissibilità del reclamo, non essendo stati superati i limiti previsti dall’art.45 n° 3 lett.b) e lett.a) del N.C.G.S..

Con riferimento alla sanzione dell’ammenda, la Commissione ritiene di dover accedere alle ragioni espresse dalla reclamante, considerata la estrema generilità del referto arbitrale, che non consente di stabilire con la dovuta certezza e sulla base di precisi riferimenti, la appartenenza degli autori delle espressioni irriguardose, alla tifoseria della squadra del Sadali.

Per tali motivi, la Commissione in parziale accoglimento del reclamo, DELIBERA di revocare l’ammenda inflitta alla società ASD Sadali.

Dichiara altresì il reclamo inammissibile in ordine alle sanzioni dell’inibizione e della squalifica.

Dispone il non addebito della tassa.

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