COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 03 del 16/7/2009 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI TERZA CATE

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul

Comunicato Ufficiale N. 03 del 16/7/2009

Delibera della Commissione Disciplinare

CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA

228 stagione sportiva 2008/09 Oggetto: reclamo dell’A.C.D. Soliera, avverso alla squalifica

inflitta dal G.S.T. al calciatore Benedetti Amos fino al 31/3/2010 (C.U. n. 38 del 2/05/2006).

L’A.C.D. Soliera, con rituale e tempestivo gravame, adiva questa C.D.T. contestando le decisioni

del G.S., adottate nei confronti del tesserato sopra riportato e della stessa società, meglio descritte

in epigrafe, con riferimento a quanto avvenuto nel corso dell’incontro disputatosi, in data

26/04/2009, a Remole, contro la società San Vitale Candia. Il G.S.T. adottava distinti provvedimenti, a partire dal Comunicato Ufficiale n. 44 del 30 aprile 2009 nel quale squalificava il calciatore Benedetti fino al 30/09/2009 (circa 5 mesi) poiché: “A fine gara, come comunicato dal capitano della propria squadra al D.G., lanciava dall'interno del proprio spogliatoio un oggetto non identificato verso l'arbitro senza colpirlo.” Nel medesimo comunicato veniva sanzionato il capitano del Soliera, Turcolini Gabriele, fino al 30/10/2009 (circa sei mesi): “Quale capitano di squadra responsabile di atto di violenza a danno del D.G. compiuto da calciatore della propria squadra non individuato. Tale responsabilità verrà meno nel momento in cui sarà individuato l'autore dell'atto (art. 3 comma 2 C.G.S.) Per avere giocatore non identificato, a fine gara, lanciato il pallone sulla nuca del D.G. senza conseguenze.” Il Presidente della Società, Sig. Bertolotti Lauro, con una missiva diretta al Giudice Sportivo di prime cure, datata 4 maggio 2009, individuava l'autore del gesto di violenza proprio nel giocatore Benedetti specificando che il D.G. avrebbe richiesto la sola identificazione del responsabile del primo gesto illecito (correttamente comunicata dal Capitano) e non del secondo. Il G.S.T., ritenendo veritiere e convincenti le argomentazioni addotte dalla Società (quantomeno nel riconoscimento dell'autore del lancio del pallone) revocava la squalifica del Capitano e sanzionava, nel Comunicato Ufficiale n. 46 del 14/05/2009, il calciatore Benedetti Amos fino al 31/03/2009 con la seguente motivazione: “Dalla comunicazione della Società Soliera emerge che il responsabile dell'atto di violenza perpetrato ai danni del D.G. nella gara a margine è il giocatore Benedetti Amos (21/3/1970). Pertanto il G.S.T., per quanto sopra menzionato squalifica, ad integrazione del provvedimento adottato nel C.U. 44 del 30/4/2009, il giocatore Benedetti Amos

per il seguente motivo: mentre il D.G. faceva rientro negli spogliatoi al termine della gara lanciava

con forza il pallone che colpiva l'arbitro alla nuca. Inoltre, per quanto sopra viene riqualificato il

capitano Turcolini Gabriele.

L'evidente errore nella data di durata della squalifica veniva corretto nel successivo Comunicato

Ufficiale n. 47 del 21/05/2009: “Causa errore di trascrizione sul C.U. 46 del 14/05/2009, si

comunica che la squalifica inflitta al giocatore Benedetti Amos (Soliera) fino al 31.03.2009 deve

intendersi comminata fino al 31.03.2010.

La società con due distinti reclami, protocollati 12 e 26 maggio 2009, contesta le due condotte

origine della squalifica nei confronti del Benedetti.

Occorre preliminarmente rilevare che le firme apposte nei singoli reclami, nei documenti allegati

nonché nell'originaria comunicazione del 4 maggio 2009 diretta al G.S.T. apparivano “ictu oculi

diverse tra loro.

Da una verifica compiuta dalla segreteria di quest'ufficio sulle firme depositate in Federazione è

stato agevole comparare tutte le firme apposte nei singoli reclami stabilendo che, per quanto

attiene la loro ammissibilità, quello datato 7 maggio 2009 e relativo al lancio dell'oggetto contro

C.U. N. 3 del 16/7/2009 – pag. 68

l'arbitro sia stato firmato da persona diversa dal Presidente stante la evidente difformità con lo

specimen di firma espressamente richiesto e presente in atti.

Pertanto tale reclamo non può essere preso in esame ex art. 33 commi 1 e 5 C.G.S.

Per quanto attiene al reclamo datato 20 maggio e protocollato il 26 maggio 2009 la difesa sostiene

l'assoluta involontarietà della pallonata del giocatore Benedetti Amos.

A fine gara gli animi di alcuni giocatori dell' A.C.D. Soliera si sarebbero surriscaldati per alcune

decisioni arbitrali e il Signor Benedetti, che stava rientrando insieme ad altri giocatori negli

spogliatoi, avrebbe lanciato il pallone di gioco, senza intenzione di colpire alcuno, all'interno del

recinto (chiuso anche superiormente) antistante gli spogliatoi, facendolo carambolare

inavvertitamente sulla testa del direttore di gara, che comunque avrebbe proseguito verso il proprio

spogliatoio.

Il D.G. non avrebbe poi richiesto nulla al capitano sul gesto della pallonata limitandosi ad

interrogarlo sull'identificazione del giocatore che avrebbe scagliato un oggetto - verosimilmente

una borraccia - senza colpirlo.

Ad avviso della difesa risulterebbe chiaro l'intento persecutorio dell'arbitro nei riguardi prima del

capitano Turcolini e poi del giocatore Benedetti; il lancio del pallone sarebbe stato totalmente

casuale, da valutarsi allo stesso modo di un pallone che colpisce il direttore di gara durante una

fase di gioco, e quindi non sanzionabile.

Ritenendo non violento il gesto, lamenta la squalifica del capitano per l'omissione del D.G. e

l'eccessiva squalifica dell'innocente giocatore Benedetti.

All'udienza del 3 luglio 2009 il rappresentante della Società Soliera - munito di idonea delega con

firma del Presidente compatibile a quella depositata – insisteva nella mancanza di espressa

richiesta da parte del D.G. con riferimento all'autore del lancio del pallone a fronte dell'esplicita

richiesta di identificazione del giocatore che aveva lanciato l'oggetto, immediatamente soddisfatto.

Insisteva pertanto, richiamandosi ai reclami depositati, nella richiesta di riduzione delle squalifiche

comminate.

Il reclamo è infondato e deve essere respinto.

L'ipotizzata difesa di involontarietà del gesto cozza con gli acquisiti risultati istruttori specialmente

con riferimento con il lancio della borraccia.

Non avrebbe alcun senso ritenere il Benedetti (il cui animo era “agitato”) così sfortunato da

lanciare un pallone in un corridoio, chiuso nella parte superiore, che “fortuitamente” avrebbe colpito

il D.G.; infatti, dopo alcuni istanti, al medesimo sarebbe sfuggita di mano, nell'ipotizzato tentativo di

difesa del D.G. da parte di altri compagni evidentemente maggiormente aggressivi, una borraccia

che lo avrebbe sfiorato, fortunatamente senza prenderlo.

Dunque secondo l'ipotesi propugnata in giudizio il giocatore non risulterebbe solo incolpevole per

la pallonata ma addirittura da lodare per aver cercato di proteggere l'arbitro.

Senza dover soffermarsi ancora sul “giudicato” del lancio della borraccia, non essendo stata

regolarmente impugnata tale decisione, deve comunque rilevarsi il fatto che non appare credibile il

destino del calciatore che, in un breve lasso di tempo e per ben due volte avrebbe compiuto azioni

potenzialmente lesive contro il D.G..

Sembra piuttosto che il Benedetti abbia maggior dimestichezza nel mirare con il pallone che con

una borraccia.

Le due squalifiche irrogate dal G.S.T. sembrano sommarsi nel provvedimento finale di squalifica

per 11 mesi (cioè la somma di mesi 5 + 6) anche se, colpevolmente, il giudice motiva solo in ordine alla pallonata e non menziona affatto l'episodio della borraccia; in tal senso tale motivazione deve ritenersi assolutamente incompleta e deve essere integrata con quella inserita nel Comunicato Ufficiale n. 44 del 30 aprile 2009 (sopra integralmente descritta) relativa al calciatore Amos Benedetti ed al lancio dell'oggetto. Tali squalifiche risultano peraltro ridotte ai minimi termini se solo si pensi che calciare un pallone verso il D.G. viene solitamente sanzionato con una squalifica di mesi sei o di un anno se lo stesso rimane colpito. Occorre rilevare come, nel caso in esame, l'organo giudicante concordi pienamente con parte reclamante in ordine all'assoluta sproporzione delle squalifiche concretamente irrogate che però appaiono, ad avviso della C.D.T., incongrue per difetto. Appare infatti evidente a chiunque abbia letto un qualsiasi Comunicato Ufficiale della Toscana come i gravi fatti correttamente descritti nel rapporto di gara non siano stati adeguatamente valutati dal G.S. che ha, inspiegabilmente, adottato provvedimenti disciplinari microscopicamente inadeguati. Nell'assenza di qualsiasi impugnazione, tali sanzioni si sarebbero cristallizzate e non vi sarebbe stata possibilità di riesame da parte dell'organo di secondo grado; a tal proposito è opportuno richiamare le singole società ad un'attenta valutazione sull'opportunità di reclamare squalifiche quando le medesime appaiano, come nel caso in esame, ictu oculi inadeguate. Il nuovo Codice di Giustizia Sportiva concede infatti la possibilità di reformatio in pejus come stabilito dall'art. 36 comma III C.G.S. che così recita: “L'Organo di seconda istanza, se valuta

diversamente, in fatto od in diritto, le risultanze del procedimento di primo grado, riforma in tutto o in parte la decisione impugnata, decidendo nel merito, con possibilità di aggravare le sanzioni a carico dei reclamanti.”. Evidentemente tale riforma potrà investire solo il gesto violento relativo alla pallonata, considerata l'inammissibilità dell'altro reclamo proposto. La perdita di un possibile grado di giudizio onera comunque questo giudice nel limitare l'entità delle sanzioni disciplinari, applicando aumenti decisamente contenuti rispetto alle condotte illecite dedotte anche perché appare evidente che il lancio con le mani abbia una diversa forza rispetto ad un calcio e pertanto tale gesto risulti dotato di una minore lesività pur essendo comunque ascrivibile ad una condotta potenzialmente violenta come nel caso di una spinta (solitamente punita da 4 a 6 mesi di squalifica). Se anche si volesse escludere la piena volontarietà delle condotte residuerebbe in ogni caso l'accettazione del rischio di colpire il D.G. che renderebbe comunque i gesti passibili di sanzione sportiva. P.Q.M. La CDT dichiara inammissibile, ex art. 33 commi 1 e 5 C.G.S., il reclamo datato 7 maggio 2009 e respinge nel merito quello datato 20 maggio. In ordine a quest’ultimo, rilevatane l'incongruità e tenuto conto di quanto sopra indicato, ridetermina la sanzione nella misura di mesi otto. Di conseguenza, le sanzioni inflitte per i due fatti autonomi avendo decorrenza dal 30 aprile 2009 avranno scadenza il 31 maggio 2010. Dispone la trasmissione di tutto il fascicolo, contenente i reclami depositati nei due gradi di giudizio, alla Procura Federale per le eventuali incombenze con riferimento alla rilevata apocrifia delle firme.

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