COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 08 del 25/08/2009 Delibera della Commissione Disciplinare 252 / stagione 2009/2010 –
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N. 08 del 25/08/2009
Delibera della Commissione Disciplinare
252 / stagione 2009/2010 – Deferimento della Procura Federale a carico di :
- Casini Francesco, a. e. della sezione A.I.A di Arezzo per la violazione degli artt. 1, c. 1 e
10, c. 2 del C.G.S. in relazione all’art. 40, c. 3 del regolamento A.I.A. e 40, c.1 delle
N.O.I.F. ;
- Sestini Gianni, dirigente della A.S.D. Ceciliano, per la conseguente violazione dell’art. 4,
c. 2, del C.G.S.;
- A.S.D. Ceciliano, per la violazione dell’art. 4, c. 2, derivante dai comportamenti tenuti dai
due tesserati.
La Procura Federale, preso atto della segnalazione del Delegato Provinciale di Arezzo
relativamente alla gara dl campionato di 3° categoria A.S.D. Ceciliano – Polisportiva Indicatore del
26/10/2008, trasmessa dal C.R.T., ha disposto il deferimento in esame.
L’Organo requirente ha infatti ritenuto, sulla base della documentazione allegata all’atto di
trasmissione, sussistere gli estremi per dover addebitare ai tesserati indicati in epigrafe alcune
violazioni alle norme del C.G.S..
Questo Collegio, ricevuti gli atti, ha disposto che la discussione avvenga nella data odierna,
dandone notizia a mezzo raccomandata.
Non sono presenti i soggetti deferiti, regolarmente avvertiti.
La Procura Federale è presente nella persona dell’Avvocato Marco Stefanini, Sostituto.
All’inizio del dibattimento i fatti vengono riassunti dal Presidente della C.D. nel modo seguente.
L’Osservatore arbitrale della gara di terza categoria Ceciliano-Indicatore, disputata in data 26
ottobre 2008, ha segnalato che alla medesima ha preso parte, in qualità di calciatore della Società
Ceciliano, il Sig. Casini Francesco, associato quale arbitro effettivo della sezione di Arezzo.
L’osservatore, già certo, per averlo constatato “de visu”, del fatto che il calciatore entrato in campo
al 39’ del II tempo, in sostituzione di altro calciatore, fosse l’arbitro Casini, ha ritenuto di dover
esaminare sia la lista di gara che il documento ad essa allegato, avendo conferma che l’arbitro in
attività presso la Sezione di Arezzo ed il calciatore che ha partecipato alla gara erano la stessa
persona.
Di ciò dava immediata notizia al Presidente della Sez. A.I.A, al Delegato Provinciale ed al G.S.T di
Arezzo.
La segnalazione giungeva quindi al C.R.T., il quale, revocato il tesseramento a decorrere dalla
data della sua emissione (13 settembre 2008), trasmetteva gli atti alla Procura Federale che ha
disposto il deferimento come rubricato in epigrafe.
A questo punto il Presidente del Collegio informa che la C.D. ha ricevuto una lettera del deferito
Casini, datata 6 luglio 2009, con allegate le copie delle due lettere di dimissioni presentate in data
30 ottobre e 14 novembre 2008; copia di un ricorso presentato per revocazione alla Corte di
Giustizia Federale concernente il ripristino del risultato della gara disputata dalla A.S.D Ceciliano in
data 30 novembre 2008 contro altra squadra ed infine copia della richiesta di nuovo
tesseramento, convalidata in data 15 novembre 2008.
Altra memoria è stata prodotta, in data 23 luglio, dalla Società Ceciliano nella quale si afferma la
correttezza dell’operato della Società e del dirigente deferito in considerazione del fatto che,
sempre secondo l’istante, l’esperienza arbitrale si era definitivamente conclusa con le dimissioni
presentate alla sezione A.I.A. di competenza. In ordine alla richiesta di tesseramento la società
non ha ricevuto alcuna comunicazione contraria ne scritta ne verbale. La società ha appreso della
violazione regolamentare verbalmente dall’Osservatore arbitrale presente alla gara.
Successivamente il tesserato ha depositato le dimissioni scritte e, in data 15 novembre 2008, è
stato rinnovato il tesseramento.
La società si richiama al ricorso prodotto dinanzi alla Corte di Giustizia Federale per altra gara
nella quale si era verificata la stessa situazione; ribadisce di non aver avuto conoscenza del
diniego alle dimissioni e conclude affermando che in ogni caso fin dalla stagione 2007/2008 il
Casini non aveva ricevuto dalla propria sezione A.I.A. né designazioni né incarichi di qualsiasi
genere.
Il rappresentante della Procura Federale prende atto di quanto depositato e passa a trattare la
questione.
Afferma che non è stato necessario procedere ad alcuna indagine dato che la colpevolezza del
Casini risulta con assoluta evidenza dall’esame del rapporto di gara comparato con le dichiarazioni
rese dall’osservatore AIA presente alla gara e confermate dalla segnalazione del Delegato
Provinciale di Arezzo.
E’ quindi fuor di dubbio che il tesserato abbia giocato come calciatore perdurando il suo status di
arbitro, contravvenendo quindi al disposto dell’art. 40, c. 1, delle N.O.I.F. .
Il comportamento del quale calciatore, in violazione alla norma citata, determina la responsabilità
del dirigente Sestini il quale ha sottoscritto la lista di gara che, oltre ad identificare i calciatori,
attesta anche e soprattutto, la regolarità di tesseramento dei calciatori che vi hanno preso parte.
Quanto accertato a carico dei due tesserati comporta la responsabilità della Società che ne
risponde a titolo oggettivo.
Chiede di conseguenza applicarsi le seguenti sanzioni:
al tesserato Casini Francesco la squalifica per mesi nove;
al dirigente Sestini Gianni la inibizione per mesi tre;
alla Società per la conseguente responsabilità oggettiva la sanzione pecuniaria di € 600.00
(seicento/00) oltre un punto di penalizzazione sulla classifica del campionato 2009/2010.
Esaurito in tal modo il dibattimento, la Commissione passa a decisione.
Premette a tal fine che non è contestabile al Casini la violazione dell’art. 40, c. 3, del Regolamento
A.I.A. perché riferita a altra fattispecie, può tutt’ al più contestarsi la violazione del comma 2 del
predetto articolo. Il Collegio ritiene in ogni caso che tale violazione sia ininfluente in quanto
assorbita da quella prevista nell’articolo 40, c. 1, NOIF, avente portata generale.
Le argomentazioni a difesa appaiono infondate e quindi pretestuose e gravi.
Il Casini infatti, con la nota inviata a questa commissione in data 6 luglio u.s., deposita copia della
lettera di dimissioni datata 30 ottobre 2008, nella quale afferma di averle “…. anticipate
verbalmente al Presidente della Sezione di Arezzo Carlo Polci da arbitro effettivo con decorrenza
immediata….” e la conferma di esse comunicata con lettera datata 14 novembre 2008.
E’ estremamente grave che un arbitro non sappia che le dimissioni “verbali” sono prive di qualsiasi
validità ed è pretestuoso affermare che le dimissioni annunciate solo verbalmente (in quale data ?)
possano avere validità agli effetti della gara (disputata in data 26 ottobre 2008) allorché la loro
sottoscrizione è avvenuta in data 30 ottobre 2008.
La realtà dei fatti è che il Casini alla data della gara rivestiva contemporaneamente la qualifica di
arbitro e di calciatore, posizione assolutamente vietata dall’ordinamento (art. 40/1 N.O.I.F).
Peraltro dalla decisione della Corte di Giustizia Federale pubblicata sul C.U. n.233/C.G.S anno
2008/2009 si evince che ancora alla data del 15/12/2008 “…..il Casini é sempre tesserato A.I.A. e
che pertanto deve ritenersi che non aveva titolo a partecipare alla gara (30/11/2008.) oggetto del
reclamo...” Il ricorso per revocazione presentato dalla società ed acquisito agli atti di questo
procedimento è stato dichiarato inammissibile.
Tali comportamenti determinano la piena conferma di tutte le altre violazioni contestate ad
eccezione, come già detto, di quella riferita all’art. 40, c. 3, del regolamento AIA.
Per quanto riguarda il Sestini la sua qualifica di dirigente gli impone l’obbligo di conoscere appieno
la normativa federale che riguarda le società, per cui egli non può invocarne la non conoscenza. (
ignorantia legis non escusat).
In conseguenza di quanto sopra la Società incorre nella violazione dell’art. 4, c. 2, del C.G.S a
titolo di responsabilità oggettiva.
P.Q.M.
la C.D. irroga le seguenti sanzioni :
al tesserato Casini Francesco la squalifica per nove mesi;
al dirigente Sestini Gianni la inibizione per mesi quattro;
alla A.S.D. Ceciliano un punto di penalizzazione da scontarsi nella presente stagione
agonistica e la ammenda di € 400,00 (quattrocento/00).