COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 08 del 25/08/2009 Delibera della Commissione Disciplinare 252 / stagione 2009/2010 –

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul

Comunicato Ufficiale N. 08 del 25/08/2009

Delibera della Commissione Disciplinare

252 / stagione 2009/2010 – Deferimento della Procura Federale a carico di :

- Casini Francesco, a. e. della sezione A.I.A di Arezzo per la violazione degli artt. 1, c. 1 e

10, c. 2 del C.G.S. in relazione all’art. 40, c. 3 del regolamento A.I.A. e 40, c.1 delle

N.O.I.F. ;

- Sestini Gianni, dirigente della A.S.D. Ceciliano, per la conseguente violazione dell’art. 4,

c. 2, del C.G.S.;

- A.S.D. Ceciliano, per la violazione dell’art. 4, c. 2, derivante dai comportamenti tenuti dai

due tesserati.

La Procura Federale, preso atto della segnalazione del Delegato Provinciale di Arezzo

relativamente alla gara dl campionato di 3° categoria A.S.D. Ceciliano – Polisportiva Indicatore del

26/10/2008, trasmessa dal C.R.T., ha disposto il deferimento in esame.

L’Organo requirente ha infatti ritenuto, sulla base della documentazione allegata all’atto di

trasmissione, sussistere gli estremi per dover addebitare ai tesserati indicati in epigrafe alcune

violazioni alle norme del C.G.S..

Questo Collegio, ricevuti gli atti, ha disposto che la discussione avvenga nella data odierna,

dandone notizia a mezzo raccomandata.

Non sono presenti i soggetti deferiti, regolarmente avvertiti.

La Procura Federale è presente nella persona dell’Avvocato Marco Stefanini, Sostituto.

All’inizio del dibattimento i fatti vengono riassunti dal Presidente della C.D. nel modo seguente.

L’Osservatore arbitrale della gara di terza categoria Ceciliano-Indicatore, disputata in data 26

ottobre 2008, ha segnalato che alla medesima ha preso parte, in qualità di calciatore della Società

Ceciliano, il Sig. Casini Francesco, associato quale arbitro effettivo della sezione di Arezzo.

L’osservatore, già certo, per averlo constatato “de visu”, del fatto che il calciatore entrato in campo

al 39’ del II tempo, in sostituzione di altro calciatore, fosse l’arbitro Casini, ha ritenuto di dover

esaminare sia la lista di gara che il documento ad essa allegato, avendo conferma che l’arbitro in

attività presso la Sezione di Arezzo ed il calciatore che ha partecipato alla gara erano la stessa

persona.

Di ciò dava immediata notizia al Presidente della Sez. A.I.A, al Delegato Provinciale ed al G.S.T di

Arezzo.

La segnalazione giungeva quindi al C.R.T., il quale, revocato il tesseramento a decorrere dalla

data della sua emissione (13 settembre 2008), trasmetteva gli atti alla Procura Federale che ha

disposto il deferimento come rubricato in epigrafe.

A questo punto il Presidente del Collegio informa che la C.D. ha ricevuto una lettera del deferito

Casini, datata 6 luglio 2009, con allegate le copie delle due lettere di dimissioni presentate in data

30 ottobre e 14 novembre 2008; copia di un ricorso presentato per revocazione alla Corte di

Giustizia Federale concernente il ripristino del risultato della gara disputata dalla A.S.D Ceciliano in

data 30 novembre 2008 contro altra squadra ed infine copia della richiesta di nuovo

tesseramento, convalidata in data 15 novembre 2008.

Altra memoria è stata prodotta, in data 23 luglio, dalla Società Ceciliano nella quale si afferma la

correttezza dell’operato della Società e del dirigente deferito in considerazione del fatto che,

sempre secondo l’istante, l’esperienza arbitrale si era definitivamente conclusa con le dimissioni

presentate alla sezione A.I.A. di competenza. In ordine alla richiesta di tesseramento la società

non ha ricevuto alcuna comunicazione contraria ne scritta ne verbale. La società ha appreso della

violazione regolamentare verbalmente dall’Osservatore arbitrale presente alla gara.

Successivamente il tesserato ha depositato le dimissioni scritte e, in data 15 novembre 2008, è

stato rinnovato il tesseramento.

La società si richiama al ricorso prodotto dinanzi alla Corte di Giustizia Federale per altra gara

nella quale si era verificata la stessa situazione; ribadisce di non aver avuto conoscenza del

diniego alle dimissioni e conclude affermando che in ogni caso fin dalla stagione 2007/2008 il

Casini non aveva ricevuto dalla propria sezione A.I.A. né designazioni né incarichi di qualsiasi

genere.

Il rappresentante della Procura Federale prende atto di quanto depositato e passa a trattare la

questione.

Afferma che non è stato necessario procedere ad alcuna indagine dato che la colpevolezza del

Casini risulta con assoluta evidenza dall’esame del rapporto di gara comparato con le dichiarazioni

rese dall’osservatore AIA presente alla gara e confermate dalla segnalazione del Delegato

Provinciale di Arezzo.

E’ quindi fuor di dubbio che il tesserato abbia giocato come calciatore perdurando il suo status di

arbitro, contravvenendo quindi al disposto dell’art. 40, c. 1, delle N.O.I.F. .

Il comportamento del quale calciatore, in violazione alla norma citata, determina la responsabilità

del dirigente Sestini il quale ha sottoscritto la lista di gara che, oltre ad identificare i calciatori,

attesta anche e soprattutto, la regolarità di tesseramento dei calciatori che vi hanno preso parte.

Quanto accertato a carico dei due tesserati comporta la responsabilità della Società che ne

risponde a titolo oggettivo.

Chiede di conseguenza applicarsi le seguenti sanzioni:

􀂾 al tesserato Casini Francesco la squalifica per mesi nove;

􀂾 al dirigente Sestini Gianni la inibizione per mesi tre;

􀂾 alla Società per la conseguente responsabilità oggettiva la sanzione pecuniaria di € 600.00

(seicento/00) oltre un punto di penalizzazione sulla classifica del campionato 2009/2010.

Esaurito in tal modo il dibattimento, la Commissione passa a decisione.

Premette a tal fine che non è contestabile al Casini la violazione dell’art. 40, c. 3, del Regolamento

A.I.A. perché riferita a altra fattispecie, può tutt’ al più contestarsi la violazione del comma 2 del

predetto articolo. Il Collegio ritiene in ogni caso che tale violazione sia ininfluente in quanto

assorbita da quella prevista nell’articolo 40, c. 1, NOIF, avente portata generale.

Le argomentazioni a difesa appaiono infondate e quindi pretestuose e gravi.

Il Casini infatti, con la nota inviata a questa commissione in data 6 luglio u.s., deposita copia della

lettera di dimissioni datata 30 ottobre 2008, nella quale afferma di averle “…. anticipate

verbalmente al Presidente della Sezione di Arezzo Carlo Polci da arbitro effettivo con decorrenza

immediata….” e la conferma di esse comunicata con lettera datata 14 novembre 2008.

E’ estremamente grave che un arbitro non sappia che le dimissioni “verbali” sono prive di qualsiasi

validità ed è pretestuoso affermare che le dimissioni annunciate solo verbalmente (in quale data ?)

possano avere validità agli effetti della gara (disputata in data 26 ottobre 2008) allorché la loro

sottoscrizione è avvenuta in data 30 ottobre 2008.

La realtà dei fatti è che il Casini alla data della gara rivestiva contemporaneamente la qualifica di

arbitro e di calciatore, posizione assolutamente vietata dall’ordinamento (art. 40/1 N.O.I.F).

Peraltro dalla decisione della Corte di Giustizia Federale pubblicata sul C.U. n.233/C.G.S anno

2008/2009 si evince che ancora alla data del 15/12/2008 “…..il Casini é sempre tesserato A.I.A. e

che pertanto deve ritenersi che non aveva titolo a partecipare alla gara (30/11/2008.) oggetto del

reclamo...” Il ricorso per revocazione presentato dalla società ed acquisito agli atti di questo

procedimento è stato dichiarato inammissibile.

Tali comportamenti determinano la piena conferma di tutte le altre violazioni contestate ad

eccezione, come già detto, di quella riferita all’art. 40, c. 3, del regolamento AIA.

Per quanto riguarda il Sestini la sua qualifica di dirigente gli impone l’obbligo di conoscere appieno

la normativa federale che riguarda le società, per cui egli non può invocarne la non conoscenza. (

ignorantia legis non escusat).

In conseguenza di quanto sopra la Società incorre nella violazione dell’art. 4, c. 2, del C.G.S a

titolo di responsabilità oggettiva.

P.Q.M.

la C.D. irroga le seguenti sanzioni :

􀂾 al tesserato Casini Francesco la squalifica per nove mesi;

􀂾 al dirigente Sestini Gianni la inibizione per mesi quattro;

􀂾 alla A.S.D. Ceciliano un punto di penalizzazione da scontarsi nella presente stagione

agonistica e la ammenda di € 400,00 (quattrocento/00).

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it