COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 18 del 01/10/2009 Delibera della Commissione Disciplinare 003/P – stagione 2009/2010

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul

Comunicato Ufficiale N. 18 del 01/10/2009

Delibera della Commissione Disciplinare

003/P - stagione 2009/2010 – Deferimento della Procura Federale a carico del Signor

Tognetti Alessandro, A.A, per la violazione dell’art.1, c. 1, in relazione all’art. 40, c. 1, 2, 3

lett. c, del regolamento AIA.

Questa C.D., ricevuto dalla Procura Federale, in data 8 agosto c.a., il fascicolo relativo al

deferimento indicato in epigrafe, ha disposto la trattazione della questione per la data odierna

mediante notifica attraverso avviso raccomandato.

Sono presenti:

- per la Procura Federale l’Avvocato Marco Stefanini, Sostituto;

- il deferito Signor Tognetti Alessandro, assistito dal Sig. Trichilo Matteo il quale, su richiesta,

dichiara di non essere tesserato.

Il Presidente del Collegio apre il dibattimento precisando che il provvedimento trae le mosse dalla

segnalazione effettuata dal G.S. Territoriale della Toscana a seguito dell’esame della relazione

redatta dal Commissario di campo presente alla gara dei play-off del campionato di promozione

Pian di Scò/Soci, disputata in data 3 maggio 2009.

In detto documento il Commissario precisa di aver avuto riferito dal Presidente della Società

Ospitante, Sig. Claudio Calcinai, che, durante il rientro negli spogliatoi l’Assistente Arbitro, sig.

Alessandro Tognetti, sputava, senza colpire, in direzione dei tifosi che si trovavano dietro il

cancello che porta agli spogliatoi stessi.

Dichiarava ancora che uno dei Carabinieri di servizio gli riferiva del gesto compiuto dall’Assistente

a seguito delle offese che questi aveva ricevuto dai tifosi.

La Procura Federale assumeva a verbale le dichiarazioni del Presidente della Società Pian di Scò

e dell’ Assistente Tognetti, verbalizzando anche le dichiarazioni spontanee di un tifoso della

sopraindicata Società.

Procedeva di conseguenza a deferire a questa Commissione l’ufficiale di gara.

Descritti in tal modo i fatti risultanti dagli atti, il rappresentare della Procura Federale viene invitato

ad esporre la posizione e le richieste dell’Ufficio.

L’Avvocato Stefanini afferma che, pur potendo apparire il procedimento come indiziario, esso in

effetti non lo è perché tutti gli accadimenti, la denuncia del Presidente del Pian di Scò, la relazione

del Commissario, la indicazione del carabiniere di servizio ed anche del tifoso, le stesse

dichiarazioni rese dal deferito nel dopo partita ed infine al collaboratore della Procura,

costituiscono vera e propria prova dei fatti.

Riaffermata in tal modo la responsabilità del soggetto deferito, il rappresentante della Procura

chiede la applicazione della squalifica per mesi sei.

Viene data la parola al tesserato deferito il quale fa “mea culpa” affermando di aver errato nel

dichiarare di non ricordare l’episodio dello sputo e il colloquio avuto con il Commissario di Campo

ed il Presidente della Società Pian di Scò.

Con le dichiarazioni rese ha inteso evitare unicamente la possibilità di “incorrere in errori nella

esposizione temporale dei fatti.”

Del resto egli non aveva alcun motivo per compiere quel gesto dato che il comportamento del

pubblico nei suoi confronti non si era dimostrato ostile, contrariamente a quanto accaduto nei

confronti del secondo Assistente., contestato per tutta la gara,

A tal fine smentisce le dichiarazioni del Presidente, che lega il suo comportamento alle due

espulsioni avvenute in campo, dato che esse sono state decretate, a norma di regolamento,

direttamente dal D.G. e quindi egli è del tutto estraneo a tali episodi come dimostra il suo rapporto

che indica “niente da segnalare”.

Richiama il curriculum della sua carriera ponendone in evidenza le benemerenze.

A precisa domanda risponde di essere stato il primo assistente ad uscire dal campo e che la

distanza ove si trovava, posta tra la porta di ingresso degli spogliatoi e la recinzione del campo è di

circa quattro metri.

Il rappresentante della Procura ricorda che la distanza da cui il tesserato si trovava rispetto al

pubblico risultava ben evidente dagli atti istruttori allorché si indica che nessun spettatore è stato

attinto dallo sputo.

Il deferimento è fondato.

La C.D. - premesso che gli arbitri, in quanto tesserati sono soggetti alla osservanza delle norme

del C.G.S. e quindi alla giurisdizione di questo Collegio - riunitasi in camera di consiglio rileva che il

deferimento si basa sulla denuncia fatta, nell’immediatezza del fatto, dal Presidente della Società

Pian di Scò al Commissario di campo il quale, dopo averlo accompagnato nello spogliatoio

arbitrale al fine di chiarire l’episodio, ha compilato il rapporto descrivente l’episodio. Dal documento

risulta che l’accaduto gli veniva riferito anche da un carabiniere del servizio d’ordine.

In sede di deposizione innanzi il collaboratore della Procura Federale il denunciante ha poi

precisato che l’Assistente Tognetti dopo avergli chiesto, alla presenza del Commissario, chi

avesse visto il gesto, alla risposta di averlo notato personalmente e con lui altri tifosi, ha replicato

che la parola dei tifosi non vale nulla e la colpa anche in serie A è sempre degli arbitri, figuriamoci

in promozione”.

Siffatta risposta è stata pienamente confermata, con assoluta onestà e correttezza dal

Commissario di campo su espressa richiesta di questa Commissione.

La assoluta tempestività della denuncia fatta a fine gara, accompagnata dal minuzioso resoconto

delle affermazioni rese dal Tognetti allorché gli venne contestato a “caldo” l’episodio, riportate in

sede istruttoria, rendono la denuncia assolutamente credibile.

Non può infatti non farsi credito al denunciante, nella sua posizione di Presidente della Società,

della piena consapevolezza delle conseguenze di carattere disciplinare cui andrebbe incontro –

con lui la Società – in caso di mendacio.

Rileva la Commissione, sia pure incidentalmente, come il comportamento tenuto dalla Società è

stato improntato alla massima collaborazione come evidenziato dal Commissario di campo nella

prima parte del rapporto reso.

A tale comportamento si contrappone la reticente stranezza delle dichiarazioni rese dal Tognetti in

sede di indagine allorché afferma, a proposito dello sputo, che ”…se esso si è verificato non era

certamente offensivo ma semplicemente uno sputo per terra”.

Ancora più pregnante è la risposta data dallo stesso, sempre in quella sede, alla richiesta di riferire

su cosa il Presidente del Pian di Scò gli avesse detto nello spogliatoio: “Non ricordo, due mesi e

mezzo mi sembrano un tempo sufficiente per non ricordare una precisa conversazione”.

Non può tale risposta, il cui tono appare anche arrogante, essere credibile, dato che in quella

occasione gli veniva contestato un episodio di notevole gravità non solo per un qualsiasi tesserato

ma soprattutto per un appartenente alla categoria arbitrale.

Ininfluente appare a questo Collegio la circostanza della mancata testimonianza dei Carabinieri,

per non aver assistito direttamente all’episodio, che comunque non smentiscono, così come non

viene tenuta - in questa sede - in alcun conto la spontanea dichiarazione resa da un tifoso della

squadra, non essendo consentito nel procedimento in esame l’assunzione di testi quale mezzo

istruttorio.

Accertata in tal modo la fondatezza del deferimento non rimane al Collegio che applicare le

sanzioni in ordine alle quali non può sottacersi il fatto che destinatario del provvedimento è un

appartenente alla classe arbitrale, ovvero a quella categoria di tesserati ai quali viene richiesto un

comportamento di assoluta irreprensibilità stante la loro funzione di giudici in campo e la

necessaria equidistanza dalle altre componenti della gara : squadre, pubblico.

A tal proposito questo Giudice rileva come, per costanza di giudicati, episodi del genere di quello

qui in esame aventi per oggetto i calciatori siano stati sanzionati con squalifiche di una certa

rilevanza.

Considerata la particolare responsabilità degli Ufficiali di gara, le possibili reazioni che, pur sempre

ingiustificate, il loro comportamento può scatenare nel pubblico, come stava per verificarsi nel caso

di specie, il Collegio ritiene che l’accaduto possa essere sanzionato con la squalifica per quattro

mesi.

P.Q.M.

la C.D. infligge al tesserato Tognetti Alessandro la squalifica per mesi quattro a decorrere dalla

data di pubblicazione della presente delibera sul C.U. del C.R.T.

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