COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 18 del 01/10/2009 Delibera della Commissione Disciplinare COPPA TOSCANA DI SECONDA C
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N. 18 del 01/10/2009
Delibera della Commissione Disciplinare
COPPA TOSCANA DI SECONDA CATEGORIA
007 stagione sportiva 2009/10 Oggetto: Reclamo in proprio del giocatore Sensi Marco
avverso alla squalifica fino al 10/12/2009 (C.U. n. 12 del 10/09/2009)
Il G.S. motivava così la sanzione irrogata al giocatore per i comportamenti tenuti durante l’incontro
disputatosi, in data 6/09/2009, tra la società ospitante Valpiana e il Monterotondo: “Per due volte
bloccava il braccio del D.G. con forza ma senza procurargli dolore, nel tentativo di impedire
l'espulsione di un compagno”.
Avverso tale decisione il giocatore proponeva, in proprio, rituale reclamo sostenendo la
sussistenza del gesto ma contestando la presenza di una reale “volontà” aggressiva.
Il minimo contatto avvenuto tra il calciatore ed il D.G. sarebbe stato amplificato dalla ressa che si
era creata per le proteste dei compagni e pertanto concludeva per una riduzione della squalifica
inflitta rammaricandosi comunque per il gesto compiuto.
Il reclamo merita parziale accoglimento.
Il D.G., chiamato a redigere un supplemento di rapporto espressamente richiesto da questa
C.D.T., è stato assolutamente chiaro e preciso nella concreta esposizione dei fatti e coerente nella
riferita dinamica, peraltro non contestata da parte reclamante.
Il medesimo, pur confermando la volontarietà e la determinatezza del gesto, precisa: “...il
comportamento tenuto dal calciatore nei miei confronti non è stato di per sé violento...” - con ciò
confinando la condotta, certamente illecita, ad un gesto altamente irriguardoso e sottraendola a
qualsiasi ambito di aggressività reale; non si ravvede dunque nell’episodio, anche con riferimento
alle dichiarazioni arbitrali, quell’intensità del dolo che poteva apparire dalla prima ricostruzione.
La leale condotta processuale del giocatore associata alle inesistenza di qualsiasi aggressività
verbale comprova i fatti e ridimensiona l'elemento psicologico giustificando una riduzione della
squalifica.
P.Q.M.
La C.D.T., in parziale riforma, accoglie il reclamo riducendo la squalifica inflitta al calciatore Sensi
Marco fino al 10/11/09 anziché fino al 10/12/09 e dispone la restituzione della relativa tassa.