COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 18 del 01/10/2009 Delibera della Commissione Disciplinare COPPA TOSCANA DI SECONDA C

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul

Comunicato Ufficiale N. 18 del 01/10/2009

Delibera della Commissione Disciplinare

COPPA TOSCANA DI SECONDA CATEGORIA

007 stagione sportiva 2009/10 Oggetto: Reclamo in proprio del giocatore Sensi Marco

avverso alla squalifica fino al 10/12/2009 (C.U. n. 12 del 10/09/2009)

Il G.S. motivava così la sanzione irrogata al giocatore per i comportamenti tenuti durante l’incontro

disputatosi, in data 6/09/2009, tra la società ospitante Valpiana e il Monterotondo: “Per due volte

bloccava il braccio del D.G. con forza ma senza procurargli dolore, nel tentativo di impedire

l'espulsione di un compagno”.

Avverso tale decisione il giocatore proponeva, in proprio, rituale reclamo sostenendo la

sussistenza del gesto ma contestando la presenza di una reale “volontà” aggressiva.

Il minimo contatto avvenuto tra il calciatore ed il D.G. sarebbe stato amplificato dalla ressa che si

era creata per le proteste dei compagni e pertanto concludeva per una riduzione della squalifica

inflitta rammaricandosi comunque per il gesto compiuto.

Il reclamo merita parziale accoglimento.

Il D.G., chiamato a redigere un supplemento di rapporto espressamente richiesto da questa

C.D.T., è stato assolutamente chiaro e preciso nella concreta esposizione dei fatti e coerente nella

riferita dinamica, peraltro non contestata da parte reclamante.

Il medesimo, pur confermando la volontarietà e la determinatezza del gesto, precisa: “...il

comportamento tenuto dal calciatore nei miei confronti non è stato di per sé violento...” - con ciò

confinando la condotta, certamente illecita, ad un gesto altamente irriguardoso e sottraendola a

qualsiasi ambito di aggressività reale; non si ravvede dunque nell’episodio, anche con riferimento

alle dichiarazioni arbitrali, quell’intensità del dolo che poteva apparire dalla prima ricostruzione.

La leale condotta processuale del giocatore associata alle inesistenza di qualsiasi aggressività

verbale comprova i fatti e ridimensiona l'elemento psicologico giustificando una riduzione della

squalifica.

P.Q.M.

La C.D.T., in parziale riforma, accoglie il reclamo riducendo la squalifica inflitta al calciatore Sensi

Marco fino al 10/11/09 anziché fino al 10/12/09 e dispone la restituzione della relativa tassa.

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